“Innovation Magazine News” a cura di Innocenzo Orlando esperto del settore
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Innovation Magazine News a cura di Innocenzo Orlando esperto del settore
Titolare effettivo d’Impresa. La comunicazione deve avvenire entro l’11 dicembre 2023
Ha avuto il via il 9 ottobre scorso la parentesi temporale utile alla segnalazione del “Titolare Effettivo” d’impresa. Occorre badare al fatto che tale comunicazione prevede un termine perentorio all’11 dicembre prossimo (“a seguito di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del DM 55/2022”): oltre tale data si incorrerà nella contestazione da parte della Camera di Commercio con sanzioni fino a 1032 euro.
L’obbligo deriva dal tentativo di evitare che le persone effettivamente beneficiarie degli introiti non siano quelle effettivamente dichiarate: una manovra antiriciclaggio in tutto e per tutto, insomma, che prevede una specifica pratica per la dichiarazione del titolare e l’uso di Firma Digitale per l’assunzione di responsabilità circa la dichiarazione apportata in fase di comunicazione.
L’urgenza della scadenza impone massima solerzia in quello che è un semplicissimo passaggio burocratico, espletabile online in pochi minuti, ma che è obbligatorio e necessita pertanto di immediata attenzione.
La normativa prevede che si identifichino in modo univoco e trasparente “le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari”. Più nel dettaglio, l’individuazione avviene secondo le seguenti modalità.
In caso di società:
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
in caso di entità giuridiche (fondazioni) e di istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Tali definizioni sono fondamentali poiché definiscono il perimetro del campo di applicazione della normativa: sui titolari effettivi così individuati ricade pertanto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Lo strumento primario per la comunicazione del Titolare Effettivo è DIRE, il servizio delle Camere per la compilazione di pratiche telematiche.
Il percorso di compilazione è estremamente semplice. Una volta avuto accesso alla piattaforma DIRE, occorre scegliere la pratica dedicata alla comunicazione del Titolare Effettivo e quindi indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione. Si indicano a questo punto i dati relativi al Titolare Effettivo e si firma il tutto con firma digitale per comprovare l’identità del dichiarante e contestualmente la sua consapevolezza circa le informazioni riportate. “Puoi firmare la pratica”, spiega Infocamere, “se sei un amministratore dell’impresa o, in caso di PGP, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l’amministrazione o, in caso di Trust, il fiduciario”.
La piattaforma DIRE predispone tutto quanto occorrente per espletare al meglio la pratica, senza il bisogno di alcun allegato da inviare, ma con tre soli requisiti a cui porre attenzione:
Il possesso di una firma digitale, necessaria per firmare la pratica.
Il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata, presso la quale giungerà ogni comunicazione relativa al procedimento e presso cui tutti gli enti destinatari invieranno le loro ricevute.
Accesso al servizio Telemaco, lo sportello telematico delle Camere di Commercio. Per accedere a questo servizio è necessario disporre di una identità digitale, ad esempio uno SPID.
DIRE non è la soluzione unica utilizzabile: a discrezione dell’utilizzatore, sono disponibili anche soluzioni alternative come il servizio Starweb o il software ComUnica.
I dati raccolti saranno presto anche consultabili previa richiesta motivata alla Camera di Commercio competente: il Titolare Effettivo ha facoltà di opporsi alla pubblicazione dei propri dati qualora le informazioni possano esporlo a un “rischio sproporzionato”.
La pratica può essere portata avanti sia dal titolare che da un intermediario abilitato. La firma sulla documentazione, per contro, non può invece essere apposta per procura, ma dovrà essere quella del Titolare Effettivo indicato.
Un apposito supporto tecnico è a disposizione per quanti abbiano difficoltà nella compilazione: c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 per concludere la pratica senza rischio di incorrere nella segnalazione che può portare alla sanzione pecuniaria.
Il DPCM per dare certezza alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo, contiene le regole per l’albo dei certificatori e definisce i contenuti della certificazione introdotta dal DL Semplificazione fiscale pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022.
I crediti di imposta interessati dal DPCM sono quelli in vigore per gli investimenti in R&S; innovazione tecnologica; design e ideazione estetica; innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica.
Potranno iscriversi all’Albo presso il MISE, le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici a condizione che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, da dettagliare nella domanda.
La platea dei certificatori ammessi è ampia:
le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese in questo campo,
i Competence center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0,
gli European digital innovation hub,
le università e gli enti pubblici di ricerca.
In particolare, l’art 26 reca “Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione”.
La novità prevede la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio.
Tale certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, con eccezioni.
Nel dettaglio si introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
E si interviene sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci eliminando la parola nuovi (riferibile ai farmaci) al fine di chiarire che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali. Come specificato dalla relazione al decreto “Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione”.
Dettagliatamente, all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Si segnala che affinché il nuovo sistema entri in vigore mancano ancora dei passaggi:
il visto della Corte dei Conti, la pubblicazione del Dpcm sulla GU, un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo, le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.
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Innocenzo Orlando
Esperto in
Relazioni Internazionali d’impresa
Progettazione UE
Direzione aziendale
Consulenza Gestionale
Laurea in Scienze Politiche ind. internazionale cum laude a.a. 1990-1991
R.T. Ministero Funzione Pubblica 2017-1942278368-84
Membro Associato ICC Italia • Camera di Commercio Internazionale
Iva 05826710658
mobile +39 393 6648575
Direttore esecutivo
Aziende&Media Service srlcr
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(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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