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Permesso di soggiorno – Questura di Alessandria

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Con decorrenza 10 novembre 2015 è stata attivata la nuova procedura per il rilascio del PSE. E’ obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali anche per i minori che hanno compiuto il sesto anno di età. È necessario, inoltre, che gli utenti si presentino, sia alla convocazione che alla consegna, muniti di Passaporto, codice fiscale, con al seguito i figli che hanno compiuto il sesto anno di età.

Si comunica che l’accesso allo sportello dell’Ufficio Immigrazione è regolato da appuntamentoprevia convocazione tramite SMS.

ORARI DI APERTURA SPORTELLO UFFICIO IMMIGRAZIONE (PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO ESCLUSA SEZIONE RIFUGIATI)

Lun 08:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00

Mar 08:30 – 13:00

Mer 08:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00

Gio 08:30 – 13:00

Ven 08:30 – 13:00

Sab CHIUSO

Dom CHIUSO

ORARI DI APERTURA SEZIONE RIFUGIATI

Lun 09:30 – 13:00

Mar 09:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30

Mer 09:30 – 13:00

Gio 09:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30

Ven 09:30 – 13:00

Sab CHIUSO

Dom CHIUSO

Coloro che non possono presentarsi il giorno della prenotazione, devono prenotare un nuovo appuntamento telefonando al numero delle informazioni 0131/310652 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 oppure tramite l’invio di mail pec all’indirizzo dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it.

L’integrazione delle pratiche già presentate dovrà essere spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo C.so Alfonso Lamarmora, 71, 15121, Alessandria AL – Ufficio Immigrazione oppure mediante l’invio tramite pec all’indirizzo dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it.

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO

Per la consegna dei permessi di soggiorno bisognerà necessariamente rispettare il giorno e l’orario di convocazione ricevuta con messaggio SMS inviato dal servizio di PosteInfo.

La consegna dei permessi di soggiorno cartacei di Richiesta Asilo verrà effettuata ogni venerdì dalle 09:30 alle 13:00 previo appuntamento.

Coloro che non possono presentarsi o non hanno ricevuto l’SMS devono prendere un nuovo appuntamento telefonando al numero delle informazioni 0131/310652 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 ovvero tramite pec all’indirizzo dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it.

DEPOSITO DICHIARAZIONE DI PRESENZA

(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell’Interno 26 luglio 2007)

Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Quelli che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al Questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all’interessato, in modo che possa attestare l’adempimento dell’obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L’inosservanza delle disposizioni previste comporta l’espulsione dello straniero che:

  • ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
  • pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Gli interessati potranno presentarsi presso questi uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con la seguente documentazione:

  • Modulo compilato in tutte le sue parti con firma leggibile
  • Fotocopia completa del passaporto ed originali in visione
  • Documentazione attestante la data di ingresso in Italia

DEPOSITO COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’

Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell’immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.

Dove presentare la dichiarazione di ospitalità per immobili ubicati in Alessandria e provincia:

  • se l’immobile si trova nel comune di Alessandria la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria;
  • se l’immobile si trova nel comune di Casale Monferrato la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Casale Monferrato;
  • presso gli Uffici comunali per gli immobili siti negli altri Comuni della provincia.

La documentazione necessaria è la seguente:

  • Fotocopia del passaporto dell’ospitato più originale in visione
  • Fotocopia del documento di identità dell’ospitante più originale in visione (in caso di cittadino extracomunitario fotocopia passaporto)
  • Fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato ovvero del titolo attestante la proprietà dell’immobile
  • Modulo compilato in ogni sua parte con firma leggibile

N.B. L’ospitante dovrà essere presente.

Eventuali aperture straordinarie saranno comunicate per tempo

Al fine di migliorare il servizio ed evitare lunghe attese si chiede di attenersi all’orario della prenotazione.

INFORMAZIONI

La richiesta di informazioni andrà effettuata solo mediante contatto telefonico al numero 0131/310652 dalle ore 12.30 alle ore 13.30, dal Lunedì al Venerdì.

Di seguito sono riportati i requisiti richiesti e la documentazione che deve essere presentata per ogni tipologia di Permesso di Soggiorno, che deve essere chiesto direttamente in Questura. Le altre tipologie di Permesso di Soggiorno dovranno essere chiesti presso l’Ufficio Postale.

Per le altre tipologie di permesso di soggiorno e per verificare lo stato della propria pratica si rinvia alla consultazione del sito della Polizia di Stato  www.poliziadistato.it.  .

MODALITA’ PER IL RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO LA QUESTURA DI ALESSANDRIA – UFFICIO IMMIGRAZIONE

Si premette che, in deroga alla normativa sull’autocertificazione, gli utenti non potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 a fronte di quanto stabilito dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, in base al quale (art. 17, comma 4-quater): “Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2021“, termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 2, co. 1, lett. D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.

PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO (fatta eccezione per la dichiarazione di presenza)

1) marca da bollo da € 16,00;

2) passaporto in corso di validità (e copia delle pagine con i dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);

3) permesso di soggiorno, se in possesso;

4) 2 fototessere del richiedente, più 2 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione);

5) codice fiscale, solo se già in possesso;

6) certificazione attestante l’attuale dimora:

certificato di residenza, oppure

dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di

spedizione alla Questura di Alessandria solo per il Comune di Alessandria.

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 6 anni.

INOLTRE, in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto:

A) RILASCIO ATTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENZA (CITTADINI

COMUNITARI, CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON P.S. DI ALTRO STATO U.E., O

INGRESSO PER MOTIVI DI BREVE DURATA PER TURISMO, AFFARI, STUDIO, INVITO, MISSIONE, GARA SPORTIVA art.5, commi 1 e 7, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni)

Istanza da presentare direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura senza appuntamento.

▪ Cittadini comunitari (art.5, comma 5-bis, d.lgs. n.30/2007 e succ. mod.):

1. documento valido per l’espatrio (es. carta di identità o passaporto);

▪ Cittadini extracomunitari:

1. documento valido per l’espatrio (es. passaporto);

2. copia eventuale permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro.

Linee guida – p.s. cartacei e elettronici istanze da presentare in Questura 1

B) CURE MEDICHE (art. 36 D.L.vo286/98), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. dichiarazione della struttura sanitaria prescelta (pubblica o privata accreditata) che indichi la patologia, il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta dei trattamenti.

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.28 e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

RINNOVO:

1. documentazione medica che certifichi il perdurare delle necessità terapeutiche;

2. documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto, alloggio e di rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore (es. liquidità, idonee garanzie da parte di enti ed associazioni, polizze assicurative).

B.1) CURE MEDICHE IN CASO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI

ALLA NASCITA (art.19, comma 2, lettera d), d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni e art.28, comma 1, lett. c), D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

▪ Cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi:

1. certificato medico nominativo che attesti la gravidanza e la data presunta del parto o, in alternativa, l’estratto dell’atto di nascita del bambino nel quale siano indicate la maternità e paternità (in caso di relativo riconoscimento);

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.28 e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

▪ Coniuge di cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi:

1. certificato medico nominativo che attesti la gravidanza e la data presunta del parto o, in alternativa, l’estratto dell’atto di nascita del bambino nel quale siano indicate la maternità e paternità;

2. certificato di matrimonio (se il matrimonio è stato celebrato all’estero il certificato dovrà essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese d’origine, o munito di Apostille se proveniente da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

B.2) CURE MEDICHE PER PATOLOGIE CHE IMPEDISCONO IL RIENTRO NEL

PAESE D’ORIGINE (art.19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. n.286/98), valido solo sul territorio nazionale, formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. documentazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che certifichi le condizioni di salute di particolare gravità determinare un irreparabile pregiudizio alla salute del richiedente in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

Non è previsto il pagamento del contributo.

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se permesso di soggiorno è di durata di un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

C) ASSISTENZA MINORE (art.31, comma 3, d.lgs. n.286/98), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni che autorizza la permanenza o

l’ingresso del familiare del minore.

2. certificato di nascita del figlio (se rilasciato da Paese estero deve essere tradotto e legalizzato dal

Consolato italiano di quel Paese o con Apostille se rilasciato da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja)

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni)

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno è di durata non inferiore ad un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

RINNOVO:

1. proroga dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni, nel caso in cui il primo decreto del Tribunale dei Minorenni non autorizzi il cittadino straniero a soggiornare in Italia per un periodo superiore a due anni (in tal caso il permesso di soggiorno viene rinnovato per il periodo residuo);

2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno;

2. versamento di un bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

D) MINORE ETA’ (art.28, comma 1, lett. a), D.P.R. n.394/99), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

Permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri quando non sussistono i presupposti per il rilascio delle altre tipologie di permesso di soggiorno (per motivi familiari, per affidamento, per integrazione minore).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

E) INTEGRAZIONE MINORE (artt. 32, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 , e art.11, comma 1, lett. C sexies), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. provvedimento dell’Autorità competente che decreta l’ “inserimento” del minore non accompagnato in una comunità, anche di tipo familiare, o in un istituto di assistenza pubblico o privato (art.2, comma 2, legge n.184/83) e l’ammissione del minore, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n.394/99 e succ. mod..

2. parere favorevole Direzione Generale dell’Immigrazione.

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

F.1) MOTIVI FAMILIARI a favore del minore straniero beneficiario di provvedimento di affidamento ad una famiglia o ad una persona singola ai sensi dell’art.4 della legge n.184/83 (art.31, comma 1, D.L.vo 286/1998 ), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. copia del provvedimento con il quale i Servizi Sociali competenti, previo assenso dei genitori o del tutore, hanno disposto l’affidamento del minore e copia del decreto del giudice tutelare che rende esecutivo tale provvedimento o copia del provvedimento con il quale, in mancanza del necessario assenso dei genitori o del tutore, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l’affidamento del minore;

2. copia di un documento di identità dell’affidatario (se extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);

3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria;

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

F.2) MOTIVI FAMILIARI al minore sottoposto alla tutela di un cittadino straniero

regolarmente soggiornante (art.10, co.1, lett. b), legge n.47/17), formato ELETTRONICO

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. copia del provvedimento giudiziale di nomina del tutore;

2. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del tutore: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria;

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

N.B.: se il minore ultraquattordicenne è in possesso di passaporto potrà presentare istanza di

rilascio/rinnovo di un permesso in formato elettronico attraverso la compilazione e la spedizione di un kit postale (Sportello Amico).

F.3)MOTIVI FAMILIARI al minore a seguito di affidamento c.d. “di fatto” (art. co9., 4, legge 184/83) a parenti entro il IV° grado (art.10, co. 1, lett. b), legge n.47/17), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. certificazione rilasciata dal paese di origine, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana che attesti la parentela entro il 4° grado tra il minore e l’affidatario di fatto;

2. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria;

3. copia di un documento di identità del parente affidatario;

4.certificato di stato di famiglia;

5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

G) AFFIDAMENTO a minori stranieri a seguito di provvedimento di “inserimento” (art.2, comma 2, legge n.184/83) in una Comunità anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di una mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. copia del provvedimento dell’autorità competente all’“inserimento” (art.2, comma 2, legge n.184/83) in una Comunità anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.

2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

N.B.: se il minore ha meno di quattordici anni, il permesso di soggiorno verrà rilasciato in formato

cartaceo.

H) MOTIVI DI GIUSTIZIA (art.11, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n.394/99 e succ.

mod. ed integrazioni), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che richiede il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

I) CASI SPECIALI, formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

Per tutte le ipotesi è previsto il pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

Non è previsto il versamento del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (art.5, comma 2-ter, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).

I.1) CASI SPECIALI, nei casi di cui agli artt.18, comma 1, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e 27 D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazioni (protezione sociale).

RILASCIO E RINNOVO:

1. proposta di rilascio di tale permesso di soggiorno da parte dei Servizi Sociali degli enti locali o delle associazioni, enti, e altri organismi iscritti nel registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero o del Procuratore della Repubblica o, in caso di rilascio su iniziativa del Questore, parere favorevole del Procuratore della Repubblica;

2. programma di assistenza e integrazione sociale relativo al cittadino straniero;

3. dichiarazione del cittadino straniero che si impegna ad aderire e rispettare il suddetto programma;

4. dichiarazione del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato di

accettazione degli impegni connessi al programma;

5. copia del documento di identità del responsabile della struttura ospitante.

I.2) CASI SPECIALI, nei casi di cui all’art.18–bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni (vittime di violenza domestica).

RILASCIO E RINNOVO:

1. proposta da parte dell’Autorità Giudiziaria o parere favorevole della stessa in caso di rilascio su

iniziativa del Questore o, nelle ipotesi di cui all’art.18-bis, comma 3, T.U. Immigrazione, relazione dei Servizi Sociali che evidenzino la violenza o l’abuso.

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

I.3) CASI SPECIALI, nei casi di cui all’art.18, comma 6, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni (reati commessi durante la minore età).

RILASCIO E RINNOVO:

1. proposta del Procuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale per i

Minorenni;

2. in caso di rilascio su iniziativa del Questore, relazione dell’istituto ove il richiedente ha scontato la pena detentiva o dei Servizi Sociali competenti (nel caso sia stato destinatario di provvedimenti di messa alla prova, di misure alternative alla detenzione, misure di semidetenzione ecc.) che dia atto dell’effettiva e concreta partecipazione da parte del cittadino straniero al programma di assistenza e integrazione sociale.

I.4) CASI SPECIALI, nei casi di cui all’art.22, comma 12-sexies, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni (di particolare sfruttamento lavorativo).

RILASCIO:

1. proposta da parte dell’Autorità Giudiziaria o parere favorevole della stessa in caso di rilascio su

iniziativa del Questore.

I.5) CASI SPECIALI, nei casi di cui all’art.1, comma 9, D.L. n.113/18, convertito con la legge n.132/18 – c.d. regime transitorio.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. copia del decreto della Commissione Territoriale di riconoscimento della protezione umanitaria;

2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

J) RICHIESTA ASILO (d.lgs. n.251/07 e succ. mod. ed integrazioni e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod. ed integrazioni, d.lgs. n.142/15 e succ. mod. ed integrazioni), formato CARTACEO.

Titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura in attesa delle determinazioni della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che ai sensi della normativa sopra citata ha la validità di 6 mesi, decorsi i quali è rinnovabile di sei mesi in sei mesi fino provvedimento della Commissione Territoriale che decide sull’istanza presentata dal cittadino straniero.

All’atto della presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale tramite modello c.d. “C3” viene rilasciata un’attestazione di soggiorno del richiedente, valida come permesso di soggiorno provvisorio, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

RILASCIO:

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura tramite presentazione dal lunedì al giovedì (9.30/12.30) oppure previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

1. istanza di riconoscimento della protezione internazionale attraverso la compilazione del modello C3 che avviene contestualmente il giorno fissato per la convocazione.

RINNOVO:

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

1. istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico in attesa della decisione

della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale o documentazione relativa all’eventuale procedimento giurisdizionale instaurato in

seguito alla proposizione da parte del richiedente asilo del ricorso avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale o avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso. Non è previsto il pagamento del contributo (art. 5, co. 2-ter) per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

DUPLICATO:

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

J.1) RICHIESTA ASILO (ex art.35-bis, d.lgs n.25/08), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO

1. provvedimento giurisdizionale del ricorso presentato avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale;

2. decreto di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, quando previsto.

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

K) ASILO POLITICO (d.lgs. n.251/07), formato ELETTRONICO.

(Per il rinnovo di questo titolo al soggiorno vedi linee guida documenti per il rinnovo/aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno in formato elettronico tramite procedura con kit postale).

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. solo se proviene da altra provincia, decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce lo status;

2. eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso presentato avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale;

3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

Non è previsto il versamento del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (art.5, comma 2-ter, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

L) PROTEZIONE SUSSIDIARIA (d.lgs. n.251/07), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO (in assenza di passaporto/titolo di viaggio):

1. solo se proviene da altra provincia, decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce lo status;

2. eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso presentato avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale;

3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

Non è previsto il versamento del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (art.5, comma 2-ter, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

M) PROTEZIONE SPECIALE (art.32, co. 3, d.lgs n.25/08), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO (in assenza di passaporto/titolo di viaggio):

1. decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che

riconosce la protezione speciale;

2. eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso e di riconoscimento della

protezione speciale;

3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

Non è previsto il versamento del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (art.5, comma 2-ter, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

M.1) PROTEZIONE SPECIALE (art.32, co. 3, d.lgs n.25/08), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. documentazione attestante la particolare condizione del richiedente previa compilazione dell’apposita istanza di richiesta del riconoscimento della protezione speciale;

2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo dovuto (€ 50,00) per il rilascio del permesso di soggiorno avente validità di due anni, rinnovabile ma non convertibile.

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

N) RICHIESTA STATUS DI APOLIDE (art.11, comma 1, lett. c), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1a. istanza di apolidia presentata tramite la Prefettura competente, oppure

1b. ricorso giurisdizionale per l’accertamento dello status di apolide.

E’ prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

O) STATUS DI APOLIDE, formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. copia del provvedimento con il quale l’Autorità competente riconosce lo status di apolide;

2. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento, se in possesso;

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

P) VACANZE/LAVORO (art.27, comma 1, lett. r), d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo). Il giorno del fotosegnalamento esibire anche originale e copia della richiesta di iscrizione

al S.S.N. formalizzata all’ULSS competente;

2. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento;

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno dura

almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

Q) CALAMITA’ (art.20-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni), valido solo sul territorio nazionale, formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. documentazione dalla quale si evinca che il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

R) ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE (art.42-bis, d.lgs n.286/98 e succ. mod. e integr.), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. proposta, da parte del Prefetto competente, di rilascio del permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ed eventuale documentazione a corredo della stessa;

2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46);

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

S) MISSIONE (superiore a 90 giorni), formato CARTACEO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO E RINNOVO:

1. copia della dichiarazione dell’Autorità competente relativa al luogo e alla durata della missione;

2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno.

T) MOTIVI FAMILIARI PER PARENTE ENTRO IL II GRADO DI CITTADINO ITALIANO (art.19, comma 2, lett. c), d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28 comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod.), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura, SOLO nel caso in cui il richiedente sia fratello/sorella di cittadino italiano, previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it.

RILASCIO:

1. certificati attestanti il rapporto di parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano (i certificati provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato prodotto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja);

2. copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del parente italiano, o di chi ne fa le veci (se minore), circa lo stato di convivenza del richiedente il permesso di soggiorno;

3. fotocopia di un documento di identità del parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore);

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

U.1) DOCUMENTO DI VIAGGIO (in caso di riconoscimento asilo politico)

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

1. ricevuta di versamento di € 42,22 (sul c.c. n.67422808 intestato al MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE, DIPARTIMENTO DEL TESORO);

2. modulo compilato di richiesta documento di viaggio;

(Anche ai figli minori sarà rilasciato un documento di viaggio individuale e quindi anche per gli stessi si richiede il versamento di € 42,22 sul cc di cui al punto 1, previo assenso dell’altro genitore).

U.2) TITOLO DI VIAGGIO (in caso di apolidia, protezione sussidiaria, casi speciali, protezione speciale)

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

1. dimostrazione che sussistono “fondate ragioni” che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico-Consolare del cittadino straniero in Italia;

2. ricevuta di versamento di € 42,22 sul CC n.67422808 intestato al MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE, DIPARTIMENTO DEL TESORO;

3. modulo compilato di richiesta titolo di viaggio.

(Anche ai figli minori sarà rilasciato un titolo di viaggio individuale e quindi anche per gli stessi si richiede il versamento di € 42,22 sul CC di cui al punto 2, previo assenso dell’altro genitore).

V.1) CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA (d.lgs. n. 30/2007 e succ. mod.), formato elettronico.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza attestanti la qualità di familiare (ad es. atto di matrimonio, certificato di nascita etc.)

oppure

2. certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza (tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il certificato è stato redatto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja) attestanti la qualità di familiare a carico qualora l’istanza sia presentata dagli ascendenti del cittadino dell’Unione Europea o del coniuge dello stesso, dai discendenti del cittadino dell’Unione Europea o

del coniuge dello stesso, di età superiore ad anni 21

oppure

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente italiano o di altro Paese dell’Unione Europea o di chi ne fa le veci (se minore) nei soli casi di familiari a carico già in possesso di regolare permesso di soggiorno;

4. fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore); solo per cittadini dell’Unione Europea non italiani anche: richiesta o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno permanente;

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente

italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se minore);

6. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.;

7. bollettino postale per la smart card (€ 30,46);

E’ prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, nei casi di primo ingresso (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

V.2) CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARE DI

CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA/ITALIANO (d.lgs. n.30/07), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. fotocopia di un documento di identita del coniuge/persona unita civilmente/parente

italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore);

2. (solo per cittadini dell’Unione Europea non italiani anche) richiesta o attestazione di iscrizione

anagrafica o attestazione di soggiorno permanente;

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del coniuge/parente

italiano/comunitario, o di chi ne fa le veci (se minore);

4. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.;

5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

V.3) AGGIORNAMENTO/DUPLICATO DELLA CARTA DI SOGGIORNO E DELLA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA/ITALIANO (d.lgs. n.30/07 e succ. mod), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

AGGIORNAMENTO:

1. autocertificazione della residenza nel caso di trasferimento di residenza (aggiornamento non

obbligatorio);

oppure

2. copia dell’atto di nascita del figlio/a (se nato all’estero) con la specifica della maternità e paternità nel caso di aggiornamento per l’inserimento del figlio/a o autocertificazione paternità/maternità se il figlio/a è

nato in Italia;

oppure

3. variazione anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza): copia della dichiarazione consolare di identita (da richiedere alla propria Ambasciata/Consolato in Italia) tradotta e legalizzata in Prefettura (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) oppure copia della dichiarazione del Paese di origine legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali);

oppure

4. ogni altra documentazione attestante le motivazioni per cui si chiede l’aggiornamento del titolo di

soggiorno;

5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

DUPLICATO:

1. copia della denuncia di smarrimento o di sottrazione del permesso di soggiorno;

2. bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

W.1) CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (beneficiari dell’accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea – Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite l’invio di mail (pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it)

RILASCIO:

1. documento di identità in corso di validità;

2. attestazione d’iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione

anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in

anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46- 47 D.p.r. n.445/2000, oppure, dimostrazione, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi);

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46), effettuato sul CC n.67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO Vers.: dovuto rilascio carta di soggiorno” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno-Accordo di recesso UE/ UK”);

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

W.2) CARTA DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (beneficiari dell’accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea – Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura previa prenotazione di un appuntamento tramite pec: dipps102.00p0@pecps.poliziadistato.it.

RILASCIO:

1. documento di identità in corso di validità;

2. copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020, oppure, dimostrazione, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi);

3. documento dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di

familiare del cittadino britannico;

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46), effettuato sul CC n.67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO Vers.: dovuto rilascio carta di soggiorno” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno-Accordo di recesso UE/ UK”);

È prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura in fase di primo rilascio, se il

permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).

X.1) CONVERSIONE DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI (rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L. n.113/18 convertito nella legge n.132/18) O P ROTEZIONE SUSSIDIARIA (art.23, comma 2, d.lgs n.251/07) A PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (art.5, comma 6, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni e art.1, comma 8, D.L. n.113/18 convertito con la legge n.132/18), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare tramite circuito postale.

1. comunicazione Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico);

2. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria;

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

X.2) CONVERSIONE DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI (rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L. n.113/18 convertito nella legge n.132/18) O P ROTEZIONE SUSSIDIARIA (art.23, comma 2, d.lgs n.251/07) A PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO A UTONOMO (art.5, comma 6, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni e art.1, comma 8, D.L. n.113/18 convertito con la legge n.132/18), formato ELETTRONICO.

Istanza da presentare tramite circuito postale.

1. l’elenco dei documenti da aggiungere all’istanza varia in base al tipo di attività svolta.

2. La documentazione richiesta è descritta alla lettera 6b) delle presenti linee guida;

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di

soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

(Fonte: Polizia di Stato – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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