La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce annulla un altro sollecito di pagamento notificato dall’”Arneo” e lo condanna alle spese di lite
Il tema del pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica e della loro legittimità continua ad essere materia per la Giustizia Tributaria. Tant’è che continuano a pervenire ai proprietari di beni immobili all’interno delle aree interessate le richieste di pagamento per questo balzello dai più percepito come iniquo o addirittura incomprensibile. In tale ottica, appare interessante la sentenza, ricevuta oggi, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha accolto il ricorso da questi proposto a difesa di un contribuente ed ha totalmente annullato il sollecito di pagamento notificato dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo e ha condannato l’ente al pagamento delle spese di lite. La prova del beneficio diretto e specifico grava sempre sull’ente impositore. Siffatta prova presuppone che l’ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all’ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente. Nella fattispecie, si legge nella decisione: “in ordine ai concreti vantaggi che ne verrebbero ai fondi in questione, il ricorrente ha dato la prova attraverso la depositata consulenza di parte che nessun vantaggio derivi ai propri fondi da parte del Consorzio resistente. Documentato lo stato di abbandono delle opere irrigue di distribuzione e raccolta delle acque che riguardano i fondi del ricorrente; Gli accertamenti condotti dal consulente di parte sono probanti perché si riferiscono ad uno stato dei luoghi immutato per tutto il periodo per il quale si chiede il tributo (2015). È provato dalla consulenza tecnica di parte che dà conto delle lagnanze del ricorrente e specifica che sui fondi interessati non esiste alcuna opera di cui al tributo 630 (quello richiesto) né sono state fatte attività corrispondenti da parte del Consorzio; E’ difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore. Il ricorrente fornendo questa prova ha superato la presunzione di legge che vuole che il vantaggio sia presupposto come conseguenza dell’inserimento dei fondi nel comprensorio di bonifica…”.
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