Cassazione: Non può considerarsi assente al controllo il dipendente che ‘stava facendo la doccia’
Cade la sanzione disciplinare irrogata al dipendente malato che risulta assente alla visita fiscale perché sotto la doccia.
L’obbligo di cooperazione, infatti, non può essere esteso fino a comprendere il divieto di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano all’interno delle pareti domestiche.
Lo ha ricordato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha respinto il ricorso di una società.
La corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a un lavoratore e condannato l’impresa a corrispondere al dipendente un’indennità sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
Il collegio di merito, in particolare, ha accertato che il lavoratore interessato al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché «sotto la doccia» e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione.
Secondo il collegio doveva essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi di esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La controversia è così giunta in Cassazione dove l’impresa ha sostenuto che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto a astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Infatti, ai fini disciplinari, l’assenza alla visita domiciliare di controllo non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente.
Quest’ultima pertanto può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’Inps, ma non rileva ai fini disciplinari.
Infatti, ha concluso la Cassazione, l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche”.
(Fonte: DeaNotizie – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)