Caiazzo. Caserma, questione controversa fra avvocati, Marotta conferma: ‘lettura superficiale di Insero’
Nuova (e immaginiamo non ultima) puntata della “telenovela legale” inerente il trasferimento della stazione Carabinieri, conteso non solo fra i due contigui comuni di Caiazzo, ove ha sede, e Ruviano, ove sarebbe destinata, ma anche fra gli ottimi avvocati Pasquale Marotta, difensore del comune caiatino, e Amedeo Insero, in qualità di consigliere dello stesso Comune, circa le prospettive conseguenti agli sviluppi legali.
Per sintetizzare la vicenda, a beneficio di chi eventualmente ne fosse all’oscuro, ricordiamo che, essendo risultata inidonea ogni struttura proposta in Caiazzo, ove storicamente ha sede il conteso presidio militare, il sindaco di Ruviano aveva stipulato un contratto con la prefettura per ospitare anche gli alloggi necessari per i sottufficiali in un ex edificio scolastico pare ristrutturato grazie a un cospicuo finanziamento comunitario.
Quando ormai le speranze per i caiatini sembravano perse, l’ex sindaco Nicola Sorbo, padre dell’attuale presidente del Consiglio, presentò un esposto paventando serie irregolarità (per qualcuno anche truffe) ai danni della stessa comunità europea in quanto pare che i finanziamenti fossero espressamente finalizzati alla destinazione scolastica trentennale.
Con il ritorno del sindaco Giaquinto ai vertici dell’amministrazione caiatina, quest’ultima ha inteso intraprendere le vie legali costituendosi in giudizio, tramite l’avvocato Pasquale Marotta, contro l’omologa ruvianese, di cui, però, in prima istanza il TAR riconobbe conforme l’operato, negando addirittura agli antagonisti la legittimazione a stare in giudizio.
Recentemente, però, su appello dei caiatini, il Consiglio di Stato si è espresso diversamente sicché, secondo Marotta, i Carabinieri sarebbero rimasti a Caiazzo, mentre secondo il consigliere Insero, che pure è avvocato, era cambiato ben poco.
Non sono bastate però reciproche precisazioni a chiarire la vicenda, tanto che ora l’avvocato Marotta ci tiene a ribadire:
Purtroppo, sono costretto, mio malgrado, ad intervenire ancora sull’argomento, limitandomi a riportare la parte dell’Ordinanza che afferma espressamente: “Ritenuto che gli argomenti dell’appellante non appaiono palesemente privi di rilevanza…”.
Per i non addetti ai lavori, questo significa che, già in questa fase cautelare, il Consiglio di Stato ha fatto una valutazione di merito sul ricorso, lasciando intendere che i motivi del ricorso sono fondati.
Inoltre, quando il Consiglio di Stato dice che il trasferimento compete al Comando generale dell’Arma, previo assenso del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli Interni, fa intendere che è fondato anche il motivo della violazione del giusto procedimento, atteso che, nel procedimento del trasferimento, oggetto del contendere, è mancato questo passaggio procedurale.
Quindi, non si può affatto ritenere che si sia trattata di una semplice Ordinanza di rinvio al TAR ma invece si è trattata di un’Ordinanza importante e significativa in quanto rimette in discussione l’intero procedimento finalizzato al trasferimento della Caserma.
Un’Ordinanza del genere, fa intendere, quindi, che il ricorso è fondato ed avvisa implicitamente l’Amministrazione a tenerne conto.
Quindi, è del tutto irrilevante, che il Consglio di Stato non abbia sospeso formalmente il provvedimento di trasferimento, in quanto le Autorità procedenti, a fronte di un’Ordinanza del genere, di prassi decidono di soprassedere e di attendere l’esito del giudizio di merito.
Quindi confermo che l’avvocato Insero ha dato una lettura molto superficiale dell’Ordinanza, cercando in tutti i modi di sminuire il lavoro e il risultato ottenuto dal sottoscritto quale difensore del Comune di Caiazzo.
Relativamente agli onorari previsti per il sottoscritto, sono onorari regolarmente riconosciuti dalla tariffa professionale.
Un’ultima considerazione: il collega Insero ebbe a dichiarare pubblicamente, e sui social, che si era consultato con un luminare del diritto amministrativo che si era espresso per l’inammissibilità di un ricorso del genere.
Ebbene, i fatti di causa smentiscono questa affermazione. (Avv. Pasquale Marotta).
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