Caiazzo-Ruviano. Carabinieri, caserma contesa: nuova batosta per l’amministrazione Giaquinto: ha ragione Cusano!
Se il silenzio tombale da parte della civica amministrazione e del suo legale, dopo l’udienza al TAR del 6 febbraio, aveva ingenerato dei sospetti, arriva dal gruppo consiliare di minoranza “Caiazzo Bene Comune la conferma
che purtroppo è andata male per i caiatini, come chiaramente si evince dalle seguenti dichiarazioni dell’avvocato Amedeo Insero, che in tempi non sospetti aveva lanciato l’allarme, purtroppo invano:
Il Tar Campania ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal Comune di Caiazzo per la sospensiva del trasferimento della locale stazione presso un immobile del comune di Ruviano.
“Ciò che desta meraviglia è che avevo più volte detto, anche nel corso della recente campagna elettorale, che non vi fosse alcun elemento o motivo per proporre ricorso al Tar.
Esattamente un anno fa ero entrato in contatto con il professor Gennaro Terracciano, luminare del Diritto Amministrativo, al quale avevo chiesto un parere circa la vicenda inerente la caserma dei Carabinieri.
Ebbene il professor Terracciano, a titolo del tutto gratuito, anticipando quelli che sono stati i motivi posti a base del rigetto della richiesta avanzata dal Comune di Caiazzo, mi disse che non vi erano validi elementi per proporre ricorso al Tar.
Tale parere fu responsabilmente recepito dell’allora sindaco Tommaso Sgueglia, al quale prospettai la situazione.
L’amministrazione Giaquinto, invece, con estrema leggerezza (tanto paga “Pantalone”), accompagnata da una sconcertante incompetenza, ha deciso comunque di rivolgersi al Giudice Amministrativo, andando ad assottigliare ulteriormente le già esigue casse comunali.
Per ora, l’amministrazione Giaquinto ha provocato un danno di oltre 2.000 euro, ma non è detto che, quando il giudizio sarà deciso nel merito, il Comune di Caiazzo non sia costretto a sborsare somme ben più consistenti.
Il minimo che la giunta Giaquinto può fare, per limitare il danno, è di pagare con le indennità di carica che si sono attribuiti, tutte le spese. presenti e future, riguardanti questo scellerato giudizio”.
Alle su esposte doglianze della minoranza aggiungiamo di seguito la sentenza integrale, pubblicata il 6 febbraio, cioè lo stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza, auspicando almeno che nel frattempo il Comune riattivi la procedura per costruire un nuovo stabile “ad hoc”, a quant’è dato sapere, abbandonata da tempo per difficoltà economiche.
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Pubblicato il 06/02/2019
N. 00216/2019 REG.PROV.CAU.
N. 04060/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Caiazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione, nota prot. n. 5332 del 20/9/2018 con cui il Comune di Ruviano rigetta la richiesta di annullamento e/o rettifica delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 1/2018 e 2/2017, affermandone la legittimità;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Caiazzo il 16\1\2019 :
per l’annullamento,
Nota prot. n. 20749/SASGAC del 16/3/2017 della Prefettura di Caserta – U.T.G.,
Nota prot. n. 774/54-30-1983 dell’1/8/2017 della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta
Nota prot. n. 359/77-30-1983 del 6/12/2017
Nota prot. n. 1181/Area I del 4/1/2018
Nota prot. n. 0002846 del 10/1/2018 Prefettura di Caserta UTG
Nota prot. n. 000270 del 15/1/2018 del Comune di Ruviano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruviano e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso e i motivi aggiunti non paiono assistiti dal necessario fumus di fondatezza in quanto recanti censure, per un verso, relative al mutamento di destinazione operato dal Comune di Ruviano sull’edificio da destinare a Caserma rispetto alle quali è dubbia la sussistenza di un’effettiva legittimazione del Comune ricorrente; per altro verso, recante motivi riferiti alla scelta del Comune di Ruviano come nuova sede della caserma dei Carabinieri rispetto alle quali valgono i noti limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte operate dall’Amministrazione della manifesta illogicità o irragionevolezza della scelta che, nella fattispecie, non sembrano ravvisabili;
Rilevato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Domenico De Falco | Salvatore Veneziano | |
IL SEGRETARIO
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