Piedimonte Matese. Appalto rifiuti: Comune ‘salvato’ al TAR grazie all’acume dell’avvocato Pasquale Marotta
Si è rivelato vano l’operato della ditta esclusa dall’espletamento dei servizi di igiene urbana che aveva impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Campania la procedura con cui, in seguito a esclusione forzata della ditta Termotetti, aggiudicataria cui la prefettura pare avesse revocato la prescritta certificazione antimafia, il sindaco prima aveva affidato alla nuova ditta il servizio (per sei mesi, in attesa di nuova gara) ma dopo qualche giorno, ritenendola inadempiente, previa revoca dei suoi stessi atti, aveva incaricato un’altra società, a quanto pare nata dalle ceneri della prima aggiudicataria.
Tanto sembra evincersi, invero, dal documento con cui l’ottava sezione del TAR Campania, esaminati gli atti e uditi i rispettivi legali, ha riconosciuto come impeccabili gli atti del Comune, recependo in buona sostanza le conclusioni dell’avvocato casertano, specializzato in vertenze amministrative, Pasquale Marotta, giusta sentenza del 20 dicembre 2018, pubblicata il 17 gennaio 2019.
Nello specifico, col citato ricorso, i difensori della società esclusa, Ecologia Falzarano, ritenendo illegittimo l’operato del sindaco anche nei confronti di Balga Srl e Nova Ecology (ex Termotetti) avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale 19 del 2 luglio 2018 avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza 17 (14 giugno 2018), una nuova ordinanza, una diffida del sindaco e ogni altro inerente atto.
Dalla discussione, come rimarcato dalla relatrice Rosalba Giansante, sarebbe emerso fra l’altro che con determina 273 del 15 maggio 2018 il responsabile comunale, considerata l’interruzione del rapporto con Termotetti, società incaricata in ambito urbano dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, vista l’urgenza, in attesa di espletare una conforme gara, aveva deciso di affidare con procedura ristretta il servizio, per sei mesi, per un corrispettivo di 838.371. 66 euro.
In seguito a rinuncia di tutte le altre ditte invitate, la ricorrente era risultata unica concorrente e quindi aggiudicataria, giusta ordinanza n. 17 del 14 giugno 2018, previo assorbimento del personale, procedura che avrebbe dovuto essere definita in seguito a incontro con le varie parti fissato per il 28 giugno dal sindaco che il 25 aveva già diffidato la ditta, ora ricorrente, a iniziare il servizio dal primo luglio ma, in difetto di tale adempienza, lo stesso sindaco aveva affidato il servizio alla ditta BALGA.
Il citato, propedeutico incontro, invero, sarebbe risultato infruttuoso per assenza dell’ex gestore, sicché la ditta esclusa ha adito il TAR, invocando anche il risarcimento dei danni, mentre Nova Ecology (ex Termotetti) ne avrebbe contestato la legittimazione, rivendicando il diritto al subentro poiché intanto lo stesso TAR aveva annullato il documento con cui la prefettura aveva negato il rinnovo della sua certificazione antimafia o meglio la sua permanenza nella “lista bianca”.
Esaminato attentamente il carteggio e udite le parti, però, alla fine l’ottava sezione del TAR Campania ha rigettato tale ricorso, riconoscendo impeccabile la procedura seguita dal Comune ovvero accogliendo in toto le ragioni argutamente sostenute dall’avvocato Pasquale Marotta che ancora una volta si conferma un faro per indirizzare in modo ottimale lo spinoso operato delle pubbliche amministrazioni, particolarmente insidioso quando si tratta di appalti e segnatamente del lucroso comparto dei rifiuti.
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