rò, poteva comportare eventualmente una sanzione amministrativa, ma non eliminava in alcun modo la responsabilità penale dell’ente gestore delle ferrovie.
Gli indennizzi (ma solo per alcuni)
Nel 1945 la Procura di Potenza chiese – ottenendola – l’archiviazione degli atti. Secondo la Procura infatti non sussistevano responsabilità personali, né per colpa, né per dolo. Nello stesso anno fu intentata un’azione legale collettiva nei confronti delle Ferrovie dello Stato. Il Tribunale di Napoli condannò l’amministrazione ferroviaria e in via transattiva il ministero dei Trasporti corrispose degli indennizzi sulla base della legge che stabiliva «un’indennità per danni immediati e diretti causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate»).
Nel suo lavoro di ricostruzione Barneschi ha scoperto che – a differenza di quanto scritto sui giornali dell’epoca – vennero stabiliti risarcimenti diversi a seconda delle condizioni familiari, ma soprattutto che molti di quei risarcimenti non furono mai ricevuti. Non solo: secondo i documenti recuperati dallo stesso Barneschi a Londra anche il generale di brigata Carl R. Gray Jr., direttore generale del Military Railway Service, aveva evidenziato come l’incidente di Balvano non fosse imprevedibile (salvo poi concludere che le responsabilità erano da attribuire all’Italia che avrebbe dovuto elettrificare quella linea).
Il treno della disgrazia di chi aveva fame
Nella smorfia napoletana il numero 80 simboleggia la bocca e il 17 la disgrazia. Combinando le cifre, il convoglio 8017 partito da Napoli in direzione Potenza diventerebbe ‘il treno della disgrazia di chi aveva fame’: e fu davvero così. La povertà non è una colpa, ma per chi viaggiava su quel treno ha rappresentato certamente una condanna. L’unica condanna di tutta questa tristissima storia, perché le oltre 600 vittime della strage ferroviaria nella Galleria delle Armi del 3 marzo 1944 non ebbero mai giustizia.
(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)