Ingiuria ordinaria e ingiuria militare
Nell’ambito del sistema giuridico italiano esistono tante differenze tra il diritto penale militare e il diritto penale ordinario.
Ci si può trovare dinanzi a delle fattispecie che per il codice penale ordinario non hanno più una rilevanza penalistica mentre continuano ad averla per il codice penale militare di pace.
Un esempio lampante è l’Ingiuria.
Il comportamento ingiurioso consiste nell’offendere l’onore o il decoro di una persona presente. Tale condotta non è più punibile dal codice penale ordinario perché l’art. 594 c.p. rubricato “Ingiuria” è stato abrogato dall’art. 1, co.1, lett. c), del D. lgs. 15 gennaio 2016 n.7.
L’ingiuria ordinaria, oggi depenalizzata, è stata ridotta ad un mero illecito civile. Ragion per cui, colui che subisce una condotta ingiuriosa potrà chiedere e ottenere un risarcimento del danno.
Viceversa, la condotta ingiuriosa continua ad essere reato per il codice penale militare di pace.
L’ingiuria militare è disciplinata dall’art. 226 C.P.M.P. che recita: “Il militare, che offende l’onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.
Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
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