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Nella legge Nordio incredibile regalo a chi vuol darsi latitante

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Nella legge Nordio incredibile regalo a chi vuol darsi latitante

IL MODELLO USA – Giustizia Da noi mancano i “cacciatori di taglie”. Si convocherà l’indagato per interrogarlo ai fini di decidere se mandarlo ai domiciliari o in carcere. Da noi chi si presenterà mai?

DI PIERCAMILLO DAVIGO 

16 GIUGNO 2023

Ancora una volta, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mostra di avere una conoscenza approssimativa e incompleta (e quindi sbagliata) di istituti stranieri e di volerli introdurre nell’ordinamento italiano.

Nel disegno di legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare c’è la trovata di convocare la persona sottoposta a indagini per interrogarla ai fini di decidere sull’emissione di una misura cautelare di custodia in carcere o agli arresti domiciliari, prima di emettere tale misura.

Effettivamente un simile istituto è presente negli ordinamenti processuali degli Stati Uniti d’America (dovendo peraltro sempre tenere presente che lì operano 52 ordinamenti processuali: uno per ogni Stato che compone l’Unione, uno federale ordinario e uno federale militare).

Un magistrato italiano che effettuò un viaggio negli Usa. assistette a tale procedura e quando gli dissero che un imputato sarebbe stato convocato per decidere se arrestarlo mi raccontò di aver espresso il suo stupore chiedendo al giudice americano: “Ma quello viene?”. La risposta del giudice fu: “Ci mancherebbe che non si presentasse!”.

Nella domanda e nella risposta ci sono le differenze fra le due realtà, italiana e americana.

Anzitutto negli Stati Uniti esiste il reato di oltraggio alla Corte, che è integrato anche dal fatto di non presentarsi innanzi al giudice se convocati.

In secondo luogo, negli Usa, i latitanti sono merce rara. Provo a spiegare perché.

In quel Paese, per le felony (equivalente dei nostri delitti) il processo inizia sempre con l’arresto dell’imputato. Quando la polizia ritiene sussistere la probable cause (fondati indizi) arresta l’imputato e il pubblico ministero lo presenta al giudice per la convalida dell’arresto.

Attenzione: la polizia non arresta solo in flagranza o ferma quando vi è pericolo di fuga (come in Italia), ma ogni volta che ritiene esistano fondati indizi, a prescindere da qualsiasi esigenza cautelare.

Il giudice, quando convalida l’arresto, scarcera su cauzione gran parte degli arrestati.

Può capitare, in rari casi, che la polizia non abbia rilevato i fondati indizi o non abbia trovato l’imputato. In tali casi il pubblico ministero cita l’imputato dinanzi al giudice per decidere il suo arresto.

Si tratta quindi di ipotesi residuali e rare.

Ma perché i latitanti sono merce rara Quando uno viene arrestato è difficile che abbia con sé denaro per pagare la cauzione. Esistono società specializzate che anticipano il denaro facendo sottoscrivere un contratto con il quale l’imputato si impegna a pagare gli interessi e a presentarsi al processo.

Secondo una giurisprudenza della prima metà dell’Ottocento (quando c’era ancora la schiavitù), con quel contratto, l’imputato cede i suoi diritti costituzionali a quella società (!). Se l’imputato non si presenta al processo e diviene latitante i dipendenti di quella società possono cercarlo, fare irruzione nelle abitazioni in cui il soggetto potrebbe trovarsi, arrestarlo. I dipendenti di società private che effettuano questi arresti trovano oltre il 70% dei latitanti, sicché le forze di polizia si concentrano sul residuo 30%, trovandone gran parte.

Io stesso ebbi modo di constatare personalmente come ciò avveniva quando all’aeroporto di San Francisco vidi un privato che si accingeva a salire su un aereo conducendo una persona ammanettata ed esibendo copia del contratto per giustificare il trasporto di una persona ammanettata.

In Italia i latitanti sono numerosi e talvolta vi sono latitanze che durano decenni.

Ora, nel progetto del ministro Nordio, quella che negli Usa è una procedura eccezionale e residuale diventa ordinaria, per i reati “salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione a uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), o nell’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

Va da sé che, con l’eccezione del pericolo di inquinamento delle prove e di pericolo di fuga (ma questo consente il fermo da parte della polizia giudiziaria), la procedura che si vorrebbe introdurre opererà verso tutti i soggetti che svolgono abitualmente attività illecite (come borseggiatori, scippatori, spacciatori di sostanze stupefacenti ecc.), tranne le ipotesi più gravi, per lo più di criminalità organizzata e terrorismo.

Ovviamente senza i correttivi che operano negli Usa e che (fortunatamente) non sono possibili in Italia, aumentando il numero di latitanti.

E pensare che ovunque (e apparentemente anche in Italia) la destra chiede e promette legge e ordine!

FONTE:

(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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