Nuove regole per diventare giornalisti professionisti. Non è più necessario in esclusiva il praticantato tradizionale, vale a dire il lavoro per 18 mesi in una redazione, con contratto di assunzione e sotto la guida di un direttore responsabile. 

Dal primo di aprile i Consigli regionali dell’Ordine potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti, dopo aver accertato che sia stato svolto lavoro giornalistico. Questa nuova modalità consente appunto l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile. 

Porte aperte, dunque a chi fa il giornalista negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie. Anche se è freelance e precario. Dopo il riconoscimento del praticantato potranno accedere agli esami.

 

Si legge in un comunicato dell’Ordine: “Le profonde trasformazioni indotte dalla rivoluzione digitale da tempo hanno coinvolto anche il lavoro giornalistico. L’espansione dei canali di comunicazione e il moltiplicarsi delle piattaforme ha portato ad un aumento esponenziale di ‘giornalisti di fatto’, giovani e meno giovani che non riescono ad accedere al praticantato.  Per far fronte a questi mutamenti l’Ordine dei giornalisti ritiene indispensabile aggiornare alcune modalità di accesso all’esame di Stato. Il Consiglio nazionale, riunitosi il 28 marzo, ha  varato a larga maggioranza la revisione delle linee interpretative dell’articolo 34 della legge 69 del 1963. I nuovi criteri interpretativi si pongono l’obiettivo di andare incontro ai tanti che svolgono attività giornalistica, ma non possono essere riconosciuti, lavorando negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali. Una realtà composta soprattutto da freelance e precari che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo”.

RELAZIONE SEMESTRALE

La domanda di iscrizione dovrà documentare la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica e certificare la retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione. Viene richiesto un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, come stabilito dal Contratto nazionale di lavoro. 

Lo svolgimento del praticantato, sempre di 18 mesi, sarà vigilato dai Consigli regionali, anche con la designazione di un tutor. Il tutor designato consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzano un percorso di formazione deontologica del praticante, garantendo corsi gratuiti, in presenza oppure on line, con frequenza almeno semestrale per un totale complessivo di 36 ore.

CONTROLLO DEI REQUISITI

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, il Presidente dell’Ordine regionale, acquisita la relazione finale del tutor e dopo aver verificato la sussistenza e la continuità dei requisiti (attività e reddito) rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.

I nuovi criteri interpretativi dell’art.34 entrano in vigore dal primo di aprile.

Il testo completo della nuova normativa è qui: ART-34 Criteri interpretativi CNOG 28marzo2023

(nella foto, Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti