ABOLENDO L’OBLIGO DELL’AZIONE PENALE SAREMO VITTIME DELL’UTERO DEL PM O DELL’AMICIZIA DEL PUBBLICO MINISTERO COL SUO REFERENTE POLITICO
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Azione penale, l’obbligo garantisce noi cittadini
31 DICEMBRE 2022
Il principio di cui all’art. 112 Cost. vieta, pertanto, all’organo inquirente di operare soggettive selezioni nell’ambito dei procedimenti penali pendenti, che si risolverebbero in un’attività arbitraria in contrasto col nostro sistema costituzionale. Tuttavia, le difficoltà operative che incontrano le Procure nel dare concreta attuazione al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale impongono la scelta di fare ricorso a moduli gestionali degli affari penali i quali prevedano, per predeterminate categorie di reati di minor allarme sociale, una posticipazione dell’istruttoria a favore di fatti criminosi dotati di particolare gravità e peculiare offensività.
L’elaborazione di criteri di priorità generali e predeterminati risponde dunque alla necessità di rendere l’attività del pm il più possibile razionale, trasparente e prevedibile, e di scongiurare il rischio di valutazioni individuali incentrate sull’opportunità di perseguire o meno determinati indagati o tipologie di reato. Tale risultato non si ottiene rendendo discrezionale l’azione penale (anzi è vero il contrario). È, invece, sufficiente che – come già ipotizzato nella riforma Cartabia – con legge ordinaria venga disposto che l’individuazione di sequenze prioritarie per le Procure sia la medesima di quella adottata per gli uffici giudicanti, come stabilito dall’art. 132 bis disp. att. Cpp. Tale norma, riformulata dalla legge n° 125/2008, introduce indicazioni vincolanti per gli uffici giudicanti in tema di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, con attribuzione di priorità assoluta a talune tipologie di reato connotate da speciale gravità e allarme sociale e, in particolare, a processi a carico di imputati detenuti, ai processi relativi ai delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) Cpp e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Tale disposizione è stata ulteriormente integrata con legge n. 119/2013 che ha inserito nella scala i delitti previsti dagli artt. 572 e da 609-bis a 609-octies e 612 bis Cp (maltrattamenti in famiglia, stalking e reati sessuali) e con la legge n.103/2017 che ha inserito i processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis Cp (reati di concussione e corruzione). È evidente, poi, che anche per i dirigenti degli uffici inquirenti dovrà valere l’obbligo, previsto dal II comma dell’art. 132 bis disp. att. Cpp, per gli uffici giudicanti di “adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria”. Dovrà anche essere previsto che è inderogabile compito dei procuratori generali – cui l’art. 6 dl n. 106/2006 attribuisce un potere di vigilanza e sorveglianza al fine di verificarne il corretto e uniforme esercizio dell’azione penale e del puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione – porre in essere efficaci meccanismi di controllo circa il rispetto da parte dei dirigenti degli uffici inquirenti dei criteri di priorità delineati nell’art. 132 bis e riferirne gli esiti al pg della Corte di Cassazione investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti.
FONTE:
(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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