Gli esatti limiti delle FF. AA. nell’accertamento delle condotte criminose
L’art. 4 della L. 22 maggio 1975, n.152 stabilisce che “in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’ Autorità Giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, nel corso di operazioni di polizia, possono procedere, oltre che all’identificazione anche all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone, il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili”.
In concreto, pertanto, il personale delle F.A. impiegato nell’operazione “Strade sicure”, qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, ha il potere di:
– procedere all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, al fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, e di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (concernenti, in particolare, la ricerca e la raccolta dei mezzi di prova e l’attuazione di eventuali sequestri);
– accompagnare, ai fini di identificazione, le persone, presso i più vicini Uffici o Comandi CC o PS (Polizia di Stato), per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria. Al riguardo, si precisa che il potere di accompagnamento va tenuto distinto dal potere di disporre un fermo o un arresto che sono poteri attribuiti alla Polizia Giudiziaria (P.G.).
È opportuno precisare, infatti, che i militari in servizio per l’operazione “Strade Sicure” non possono procedere, ordinariamente, all’arresto e al fermo di Polizia Giudiziaria, in quanto privi dei relativi poteri e funzioni, ma solo in particolari casi e, precisamente, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 383 c.p.p.
Tale articolo, rubricato “Facoltà di arresto da parte dei privati” stabilisce che “nei casi previsti dall’art. 380, ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio”.
Compito degli agenti di pubblica sicurezza, pertanto, è quello di preservare ed impedire la commissione dei reati, fermo restando che le potestà di indagine, arresto e fermo siano esclusive della Polizia Giudiziaria.
Le Forze Armate, quando interviene sul luogo di un reato, è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all’arrivo dell’autorità competente, venga alterato lo stato delle cose”. In buona sostanza le previsioni del codice di procedura penale non escludono che i militari in servizio per l’operazione “Strade Sicure” possano e debbano preservare una scena del crimine.
Il possesso per i Militari della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ma non di polizia giudiziaria spiega l’esigenza della necessaria cooperazione tra i militari addetti al servizio e gli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato che posseggono la seconda qualifica e dà conto dell’eventuale, auspicata e nella fattispecie realizzata sinergia tra le diverse categorie dei soggetti indicati, tutti comunque in possesso della qualità di Pubblici Ufficiali.
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