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Condannato in Italia, affidato ai servizi sociali all’estero. Il legale: “Una rivoluzione”

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Condannato in Italia, affidato ai servizi sociali all’estero. Il legale: “Una rivoluzione”

adnkronos.com, 23 dicembre 2021

“E una rivoluzione copernicana”. Così l’avvocato Alexandro Maria Tirelli commenta con l’Adnkronos l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha concesso al suo assistito, Philippe Buchet, condannato da un Tribunale italiano, la possibilità di scontare il residuo di pena nel luogo dove risiede, vale a dire il Belgio.

Pochi giorni fa, infatti, il TdS di Brescia (presidente Ezia Gardoni), ha emesso un’ordinanza partendo dal presupposto che “l’istante, attualmente libero, deve espiare, in forza dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo, emesso il 5.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo – Ufficio Esecuzioni Penali, la pena residua di anni due, mesi sei e giorni otto di reclusione” dopo una condanna a tre anni per traffico internazionale di cocaina.

Il Collegio, si legge nell’ordinanza, “osserva come ricorrano le condizioni di legittimità e di merito per l’accoglimento dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali da eseguire presso il Paese di residenza abituale dell’istante, ossia il Belgio.

A tal fine trova applicazione il decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016 che contiene disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro n.2008/947/Gai del Consiglio europeo del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell’Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive allo scopo di garantirne l’esecuzione nel luogo di residenza per favorire il reinserimento sociale della persona condannata, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il paese di abituale dimora ove è posto il suo centro di interessi”.

Per il TdS, dunque, “non è di ostacolo all’esecuzione della misura nel paese che aderisce alla decisione quadro l’impedimento all’esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento di competenza dell’attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite alle competenti autorità dello stato di esecuzione”.

Anche la Corte di Cassazione, annota il Collegio, “ha ormai sancito detto orientamento, affermando come in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, sia consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (Sentenza n. 20977 del 15/06/2020)”. Da qui, accogliendo le richieste del difensore, l’affidamento in prova al servizio sociale per il condannato con una serie di prescrizioni.

“Si tratta di una rivoluzione copernicana – osserva l’avvocato Tirelli -, perché se anche l’ordinamento italiano si era conformato alla decisione europea, in realtà i tribunali di Sorveglianza la disapplicavano completamente per via della sua fumosità e della difficoltà di applicarla praticamente. Difficoltà relativa alla verifica del comportamento del condannato che avrebbe scontato la pena alternativa all’estero. Se i servizi sociali vengono scontati in Italia, le verifiche sono possibili, ma scontandoli all’estero come si fa?”.

Dunque, aggiunge il legale, “si tratta di una decisione gigantesca, perché noi abbiamo migliaia di italiani o non italiani condannati dai tribunali nazionali che risiedono o vivono all’estero, per non parlare di quelli che commettono crimini da noi ‘passando’ per l’Italia, penso soprattutto agli immigrati, grande fetta dei condannati in Italia.

Ciò che accadeva finora è che noi come Italia ci trovavamo a spiccare un sacco di mandati di arresto o a non eseguire pene, dunque a creare una sorta di giustizia ‘sospesa’ perché quando arrivavano gli ordini di esecuzioni, chi si trovava all’estero non veniva in Italia a scontare la pena, perché non abitava in Italia e non poteva nemmeno chiedere ai Tribunali di Sorveglianza italiani di concedere la misura alternativa nel luogo dove risiedeva. Ecco, con la decisione del TdS di Brescia cambia tutto, perché ora posso essere uno di Bari, per dire, che lavora ad Hannover, condannato dal Tribunale di Roma ma con la possibilità di svolgere i servizi sociali ad Hannover”.

Per il legale, dunque, “ben venga la cooperazione tra Paesi nel campo della esecuzione penale, ma a Patto che anche i Giudici Europei concedano gli stessi benefici da applicarsi in Italia”. Lo stesso legale, però, sottolinea anche alcune sue perplessità: “Il magistrato di sorveglianza con chi interloquirà? Con gli assistenti sociali stranieri? Potrà sorvegliare efficacemente?

Vanno riempite evidenti lacune legislative, anche a livello di normazione europea, ma in ogni caso questa pronuncia rappresenta un ulteriore sgretolamento della sovranità nazionale anche in seno al potere giudiziario ‘sovrano’, concedendo a un’autorità giudiziaria straniera la verifica delle prescrizioni imposte dalle autorità giudiziarie italiane”. “Quando noi facemmo la nostra richiesta – chiosa, infine, il legale – in tutto il territorio nazionale erano state effettuate solo altre 13 richieste simili, e tutte erano state negate. Il TdS di Brescia, dunque, rappresenta la ‘locomotiva’ dei fautori della concreta applicazione di questa normativa”.



(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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