Presidente della Repubblica, elezioni: tutti ne parlano, ma quali sono le specifiche regole?
La Costituzione della Repubblica Italiana, nella seconda parte, al titolo secondo, stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85].
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato [cfr. II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Alla prossima elezione del Presidente della Repubblica i rappresentanti regionale saranno 58.
Entro un termine massimo di 15 giorni dalle dimissione del Presidente della Repubblica uscente è convocata la seduta comune del Parlamento, presieduta dal Presidente della Camera.
Nell’Aula di Montecitorio, come prima tappa del complesso sistema di elezione, avviene la lettura dei nominativi dei delegati regionali.
L’Aula viene allestita in modo che i grandi elettori, che quest’anno saranno 1007, possano tutti avere un posto a sedere.
La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che, per le prime tre votazioni, il quorum utile all’elezione del nuovo Presidente sia pari ai 2/3 dei votanti, che quest’anno è di 672 voti.
Le votazioni successive alla terza prevedono il solo quorum pari alla maggioranza assoluta dei votanti, che quest’anno è di 504 voti.
I primi a votare saranno i Senatori, poi voteranno i Deputati e, infine, i delegati regionali.
Le cabine di voto, poste sotto il banco della Presidenza, offriranno segretezza a ogni singolo elettore che scriverà il nome del prescelto sulla scheda assegnatagli e che, all’uscita dalla cabina, sarà depositata nell’urna, da sempre nota con il nome di insalatiera.
Al Presidente della Camera è affidato lo spoglio delle schede che precede la lettura dei nomi dei candidati ad alta voce.
Il conto delle schede e delle preferenze viene fatto dai Funzionari della Camera e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio, in qualità di scrutatori.
I risultati di ogni votazione vengono letti all’Assemblea dopo ogni spoglio.