Caserta. Impugnata al TAR l’esclusione dei ‘Falchetti’ dal campionato di ‘Lega Pro’
Sono riposte nell’avvocato Enrico Lubrano le speranze di ottenere la riammissione in “Lega Pro” della Casertana: tra i più noti ed esperti di diritto amministrativo e sportivo, lo scorso anno il nostro lè riuscito a vincere il ricorso su Juventus-Napoli, come meglio si evince dal seguente comunicato:
La Casertana FC ha conferito l’incarico all’avv. Enrico Lubrano in merito al ricorso al TAR del Lazio attraverso il quale impugna la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.
L’avv. Enrico Lubrano, tra i più noti esperti di diritto amministrativo e sportivo, lo scorso inverno è stato fautore del ricorso vittorioso che ha portato alla regolare disputa di Juventus-Napoli, match che aveva visto inizialmente la sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione ai danni del club partenopeo in seguito all’impossibilità di raggiungere la città di Torino causa isolamento domiciliare per l’intero gruppo squadra.
Contestualmente la Casertana FC coglie l’occasione per ringraziare l’avv. Francesco Moscatiello e l’avv. Paolo Mancini per la vicinanza e la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu.
II) una domanda subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento comunque (anche in caso di rigetto della domanda principale) del proprio titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C anche dalla successiva stagione (o, in via ulteriormente subordinata, al Campionato di Serie D): sotto tale profilo, la Società ha impugnato l’art. 52 delle NOIF della FIGC, che prevede illegittimamente la automatica perdita del titolo sportivo quale conseguenza del diniego di ammissione al Campionato per una singola stagione per profili relativi ad aspetti finanziari e/o infrastrutturali meramente contingenti; tale disciplina (anche essa di fonte secondaria) si pone, infatti, in violazione del diritto di impresa della Società sportiva, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, in quanto pone in essere una illegittima espropriazione (a zero euro) del titolo sportivo, che, per giurisprudenza dello stesso Giudice Amministrativo, costituisce l’avviamento della Società Sportiva, ovvero la componente aziendale di maggiore rilevanza nell’ambito dell’impresa sportiva; l’impugnazione delle norme dell’ordinamento sportivo innanzi al Giudice Amministrativo si giustifica in ragione del loro carattere di fonte secondaria, che consente al Giudice Amministrativo di accertarne l’illegittimità e, in tale caso, di disporne l’annullamento, laddove le stesse si pongano (come nel caso in questione) in violazione dei principi sanciti da norme di fonte sovraordinata del Diritto Europeo e del Diritto Nazionale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa nazionale e dalla giurisprudenza europea”.