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Attualità

ALTRA UDIENZA DEL PROCESSO MOLLICONE

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PROCESSO PER L’OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE

 Il 7 maggio la prossima udienza. Gli interventi delle parti. L’attesa della famiglia della vittima.- Le proteste di innocenza degli imputati

L’udienza c’è stata in un’aula dell’Università di Cassino, una location che presenta agli Avvocati alcuni inconvenienti fra problemi e disagi, ne citiamo alcuni: cattivo audio, scarsità di microfoni, difficoltà di potere interloquire con immediatezza e per presentare opposizioni; assenza di banchi per permettere agli Avvocati di sistemare i propri incartamenti e fascicoli; difficoltà di potersi consultare fra di loro, con noi Consulenti e con gli imputati; possibilità di sedersi solo su sedie tipo platea e limitazione negli spostamenti.

Di fatto non esistono la sacralità del processo e la forma (che poi è sostanza) della parità fra Accusa e Difesa: difatti, il Pubblico ministero ha per sé (giustamente) una grande scrivania dove ha disposto le proprie “armi” (fascicoli, documenti e testi da consultare) ed ha un microfono tutto per sé che gli permette di intervenire nell’immediatezza, mentre (e purtroppo) le Difese degli imputati e della parti civili sono sistemati su sedie fisse a platea e con microfoni posizionati al centro o ai lati della sala, che possono raggiungere solo dopo qualche secondo avere maturata la decisione di intervenire.

Auguriamoci che l’organizzazione logistica e strumentale del processo sanerà questi inconvenienti.

La Corte d’Assise ha confermato la legittimità della costituzione di parte civile del Comune di Arce, dell’Arma dei Carabinieri e dei fratelli di Guglielmo Mollicone, Antonio e Armida.

La prossima udienza è prevista per il 7 maggio dove il Pubblico ministero risponderà ad alcune eccezioni sollevate dalla Difesa dei Mottola (Avvocati Francesco Germani, Piergiorgio Di Giuseppe e Mauro Marsella), dalla Difesa di Francesco Suprano (Avvocati Cinzia Mancini ed Emiliano Germani) e dalla Difesa di Vincenzo Quatrale (Avvocati Francesco Candido e Paolo D’Arpino), per poi stabilire la lista dei testimoni e la calendarizzazione delle udienze (grosso modo ogni venerdì).

LA DIFESA DEI MOTTOLA ha avanzato l’eccezione preliminare sulla formazione del fascicolo dibattimentale chiedendo in modo specifico l’esclusione dal fascicolo dibattimentale la relazione della consulenza tecnica a firma della Prof.ssa Cristina Cattaneo e di altri del Labanof (Laboratorio Analisi Forensi) perché non si tratta di accertamenti tecnici irripetibili, ma di una consulenza acquisibile solo durante il dibattimento e nel contraddittorio delle parti, cioè, solo dopo l’escussione in aula della/e persona/e che l’ha/hanno redatta. Quindi è probabile che in aula ci sarà un confronto sull’annosa questione della porta fra alcuni esperti del Labanoff e i consulenti della Difesa dei Mottola, il Prof. Carmelo Lavorino, il Prof. Luigi Barbato, il dr. Antonio Della Valle, l’Ing. Cosmo Di Mille e l’Esperto informatico Gaetano Bonaventura.

LA DIFESA DI VINCENZO Quatrale ha presentato due eccezioni preliminari: 1) nullità del capo d’imputazione per contraddittorietà e illogicità del fatto descritto nel capo d’imputazione di cui alla lettera B), manifestatamente qualificato erroneamente nei termini di reato di cui all’art. 575 c.p. (omicidio); 2) nullità del campo d’imputazione per contraddittorietà e indeterminatezza del fatto descritto nel capo d’imputazione di cui alla lettera c).

LA DIFESA DI FRANCESCO SUPRANO ha chiesto che venga emessa una sentenza di non doversi procedere contro Suprano, ai sensi dell’art. 529 c.p.p., perché (A) nel 2015 lo stesso Pm aveva chiesto l’archiviazione della posizione di Suprano, archiviazione che era stata disposta dal Giudice dell’udienza preliminare, (B) archiviazione definitiva significa improcedibilità assoluta per il principio del “NE BIS IN IDEM” (NdA: Il Principio del Ne Bis In Idem (o anche Principio del Divieto del Doppio Giudizio) pone il divieto di essere di nuovo giudicato a chi è già stato assolto o condannato in un precedente giudizio (Divieto del Doppio Giudizio). È un divieto che si estende anche alla fase di indagine. “Ne bis in idem” è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa “non due volte per la stessa cosa”, è un brocardo che esprime un principio del diritto in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata).

TENTATIVO DI COLPO BASSO CONTRO I CONSULENTI DELLA DIFESA

Con nostro rammarico il Pubblico ministero ha chiesto alla Corte di non fare assistere al processo noi Consulenti della Difesa perché il processo è a porte chiuse (!!!???): una richiesta che a nostro avviso rappresenta una caduta di stile e di classe a noi incomprensibile, perché noi Consulenti siamo indispensabili col nostro apporto al “GIUSTO PROCESSO”, alla “DIFESA DINAMICA” ed alla “RICERCA DELLA VERITÀ PER FINI DI GIUSTIZIA” e pretendiamo che la più ALTA AUTORITÀ INVESTIGATIVA che, peraltro, rappresenta anche noi, non ci veda come nemici. Del resto i Consulenti del Pubblico ministero sono presenti in aula: come mai questi due pesi e due misure?

Ovviamente gli Avvocati delle Difese si sono opposti alla richiesta del Pm e la Corte ha ordinato che noi Consulenti si possa assistere sempre e comunque al dibattimento in quanto nostro diritto-dovere.

Fonte: a cura del POOL DI DIFESA DELLA FAMIGLIA MOTTOLA – www.cescrin.it

 

 

 



(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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