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Processi Tele(p)atici: nonostante la telematica la giustizia rinuncia all’oralità

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Processi Tele(p)atici: nonostante la telematica la giustizia rinuncia all’oralità

 Il sistema in Italia è travolto dall’impossibilità di svolgere i processi con udienze in presenza e dalla farraginosità di risposta delle diverse giurisdizioni. Processi Tele(p)atici. Nonostante la telematica, la giustizia rinuncia al principio di oralità, in quarantena da Covid-19.

Le giurisdizioni, più che accedere alle video-udienze (considerate male minore dagli avvocati) si preparano alla trattazione scritta a tappeto. Non nel penale, però, nel quale l’ultimo provvedimento (vedi infra) estende la digitalizzazione alle udienze preliminari e alle camere di consiglio mentre le udienze dovranno tutte tenersi in presenza.

L’innovazione nella Giustizia ha percorsi insondabili. E mentre scriviamo di progetti di AI e Blockchain a supporto del servizio Giustizia, dobbiamo fare i conti con la realtà del sistema in Italia, travolto ancora una volta dalla impossibilità di svolgere i processi con udienze in presenza e dalla farraginosità con la quale le diverse giurisdizioni stanno rispondendo per cercare di mandare avanti il sistema.

Inoltre, all’interno di ciascuna giurisdizione la situazione è effettivamente, e drammaticamente, a macchia di leopardo. Alcune sedi funzionano quasi a pieno ritmo. Di altre, invece, si registra l’encefalogramma piatto. Vecchie ragioni (anche nella scelta dei dirigenti o nella scopertura di organico) e nuove (incompetenza digitale e assenza di infrastrutture) si sommano in un cocktail nefasto per il servizio pubblico. E, incredibilmente, le risorse finanziarie ci sono state e ci sarebbero ancora.

Dal canto suo, il Governo, con il nuovo decreto legge “ristori”, approvato in Consiglio dei Ministri di lunedì parla con enfasi di “digitalizzazione” riferendosi alla previsione dell’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze; e alla semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze. Segnalo che prevede, tra le altre cose, lo stop dei pignoramenti immobiliari fino a 31/12, rendendo inefficace ogni procedura esecutiva effettuata dal 25 ottobre.

Facciamo il punto delle norme processuali contenute nel D.L. n. 137/2020 negli artt. da 23 a 28 con il supporto di Maurizio Reale, avvocato esperto di Processo telematico. E poi proviamo a stimare il debito giudiziario che l’Italia si porterà sulle spalle.

Il processo penale e le novità del decreto legge Ristori (n. 137/2020) – Le novità riguardano in particolare il processo penale. Oltre la possibilità di effettuare comunicazioni, avvisi e notifica delle sentenze alle parti via Pec, la digitalizzazione del processo penale iniziata con il decreto legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020) estende la possibilità di svolgere in videoconferenza, contestualmente con collegamenti da remoto, le indagini preliminari, udienze penali (secondo un provvedimento della Dgsia da adottare) e camere di consiglio (prima in via temporanea, fino al 30 giugno; ora per tutta la durata del periodo emergenziale) e l’escussione dei testimoni (scatenando sul punto la reazione contraria di Ucpi). Non solo. La principale novità sta nell’aver esteso la possibilità di deposito telematico di memorie, istanze di parte; possibilità di deposito che subirà una ulteriore estensione di atti che potranno avvalersi della gestione digitale. Per quanto riguarda le udienze, potranno essere svolte da remoto anche quelle per l’escussione dei testimoni.

Il processo civile – Doveva essere un fiore all’occhiello, con i suoi 50 milioni di atti depositati nei sei anni di obbligatorietà. E invece anche la giustizia civile è andata in lockdown. Nessuna particolare novità. Quindi per il rito civile valgono le norme contenute nel decreto Agosto che prevedono, ma fino al 31 dicembre, il deposito obbligatorio di tutti gli atti di parte telematicamente nei Tribunali, Corte di Appello. In Cassazione – in virtù di un protocollo sottoscritto a luglio e poi ri-sottoscritto a ottobre – si avvierà la sperimentazione del deposito telematico secondo il doppio binario, per arrivare al 15 gennaio quando le parti avranno la facoltà di depositare telematica, che diverrà obbligatoria e a regime ad aprile (segnate la data). Vediamo se questa sperimentazione funzionerà meglio di quella precedente.

Le udienze sono sostanzialmente a trattazione scritta, a meno che non siano le parti a chiederne la trattazione da remoto (tramite Teams o Skype Business) o il giudice le disponga d’ufficio. Udienze in presenza sono disposte per le cause di maggiore delicatezza nel diritto di famiglia e minori; ma il dl ristori prevede che per separazioni e divorzi le parti possono rinunciare alla udienza in presenza depositando telematicamente memorie scritte.

È prevista sempre la possibilità della udienza in presenza scaglionata. Ma questo attiene alle scelte organizzative dei singoli uffici giudiziari. E questo è un problema. Tanto che l’Avvocatura aveva chiesto di prevedere disposizioni unitarie in tutti i Tribunali italiani, oltre la semplificazione delle udienze a trattazione scritta; e l’obbligo di fissazione di orari scaglionati per le udienze in presenza. Occorre inoltre ricordare che non in tutti gli uffici del Giudice di pace è possibile depositare gli atti in via telematica. Al “danno”, potremmo dire, si aggiunge anche “la beffa” visto che il Legislatore si è perduto per strada la norma che permetteva all’avvocato di certificare la firma della procura alle liti del cliente per poter depositare il ricorso/azione.

Entro metà novembre l’accesso dei cancellieri ai registri di cancelleria da remoto – Se le parti dunque, dovranno fare i conti con la resistenza alle udienze da remoto che ha una doppia causa nei profili organizzativi di natura tecnica e tecnologica e nella preferenza della magistratura alla trattazione scritta, finora il collo di bottiglia è stato rappresentato dalle cancellerie visto che – come aveva denunciato AVV 4.0, i cancellieri non potevano accedere da remoto ai servizi di cancelleria, che sono quelli che ricevono, smistano, effettuato tutte le comunicazioni e gli atti necessari all’andamento del processo. Il Ministero della Giustizia ha promesso, anche qualche girono fa, di provvedere entro metà novembre per permettere l’accesso ai registri di cancelleria anche da remoto per permettere lo smart working e (di riflesso?) mandare avanti l’attività giurisdizionale.

Processo tributario telematico – È stato l’ultimo processo telematico a partire, con la previsione sulla carta delle udienze da remoto a regime fin dal 2018. Eppure il decreto legge “Ristori” le prevede ancora in via emergenziale, forse consapevole che le commissioni tributarie in massima parte non hanno la reattività adatta a riorganizzarsi da remoto; e pare che anche firmare digitalmente i provvedimenti sia difficoltoso. Insomma, se è possibile fare udienze da remoto, bene; altrimenti le controversie fissate per la trattazione passano in decisione sulla base degli atti, salvo trattazione documentale richiesta dagli avvocati. Anche qui, una beffa. Una situazione che gli avvocati tributaristi hanno più volte denunciato essere molto grave.

Occorre evidenziare che dopo diversi mesi, finalmente a metà ottobre il Garante privacy aveva dato parere favorevole allo schema di regolamento attuativo del MEF sulle udienze da remoto a regime che potrebbero svolgersi dalla piattaforma Skype for business tramite la infrastruttura SIF ma con alcune osservazioni: valutare meglio la circostanza del trattamento dei dati personali nei casi in cui il cittadino può intervenire personalmente; valutare la formazione di metadati prodotti (e conservati) dalla stessa piattaforma; che occorrerebbe studiare un meccanismo di identificazione e autenticazione della parte e, nel mentre, occorre che il link per l’accesso alla video udienza fosse strettamente personalizzato e non cedibile a terzi; le necessità di prevedere la informativa per il trattamento dei dati; l’inefficacia di effettuare la sottoscrizione del verbale d’udienza da parte di giudici e segretario don SPID ma con firma digitale (come avviene per tutti i comuni mortali, in effetti, quando occorre dare valore legale ad un documento!).

Processo amministrativo: dal 9 novembre trattazione scritta salvo… È quello che ha dimostrato maggiore resilienza, anche per la reattività dimostrata dalla produzione di Linee guide man mano che il legislatore interveniva con la normazione d’emergenza. L’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, aveva disposto che, nel processo amministrativo telematico, fino al 31 luglio 2020, poteva essere chiesta la discussione orale ovvero disposta d’ufficio, mediante collegamento da remoto. Sul sito è stata predisposta una sezione con le istruzioni sulla strumentazione operativa, sul funzionamento di Microsofts teams e anche un approfondimento compilazione nuovi moduli di deposito ricorso e atto.

Ora il decreto Ristori estende la possibilità per le parti con istanza congiunta (altrimenti decide il giudice) di richiedere la discussione orale da remoto per tutte le udienze pubbliche che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Durante il periodo, salvo le parti abbiamo chiesto la trattazione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l’istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell’articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.

Debito finanziario e debito giudiziario – Di certo, a causa del Covid 19 ma non solo, oltre il debito finanziario l’Italia si ritroverà sulle spalle un debito “giudiziario”, ordinario e tributario, senz’altro; forse meno consistente quello giudiziario amministrativo.

Carichi pendenti che potrebbe trascinare giù il sistema economico insieme allo stop dell’economia. Avv4.0 ha cercato di stimare l’entità del debito, chiedendo alle diverse amministrazioni i dati dei processi da marzo a ottobre 2020. Non ha risposto il ministero della Giustizia. Per il settore tributario abbiamo consultato le rilevazioni trimestrali del Ministero dell’Economia. Partiamo da questi. I rinvii tributari. Per iniziare a prefigurare scenari, basti pensare che a marzo 2020 (in piena fase I) i giudici tributari hanno adottato 19mila600 decreto di rinvio delle udienze; decreti che sono diventato 30mila400 da aprile a giugno (ultimi dati disponibili). Insomma oltre 50mila rinvii in 8 mesi.

Fonte: di Claudia Morelli/ altalex.com, 9 novembre 2020

 

 

 

 


(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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