Caiazzo. Decò riaperto ma il 1 ottobre c’è la ‘Camera di Consiglio’: mera vittoria ‘da Pirro’?
Ennesimo “step” dell’estenuante controversia giudiziaria che vede contrapposti i due grossi ipermercati e lo stesso Comune caiatino, ripetutamente censurato, anche dal Consiglio di Stato, per aver favorito, mediante l’adozione di documenti definiti illegittimi, la riapertura del Decò, struttura ricadente in zona agricola semplice, giusta sentenza dello stesso Consiglio di Stato ora rimessa in discussione in seguito a un nuovo ricorso prodotto non solo dai titolari del Decò, ma anche dal Comune, che invece, secondo esperti giuristi, avrebbe dovuto procedere all’acquisizione “ipso facto” dell’intero complesso immobiliare, non demolito entro il termine perentorio fissato dalla magistratura.
“Inaudita altera parte” sarebbe la “chiave di volta” mutuata dai ricorrenti per ottenere, appunto senza ascoltare la controparte, la sospensione cautelare della chiusura definitiva, per salvaguardare innanzitutto i posti di lavoro.
Come stabilito (di domenica!) dallo stesso Consiglio di Stato infatti lunedì 14 settembre il Decò ha potuto riaprire al pubblico, ma dallo stesso decreto monocratico “domenicale” (boh!) si evince la breve durata del disposto atteso che fra circa due settimane, cioé il primo ottobre è fissata la “camera di consiglio” nel corso della quale sarà vagliato analiticamente il ricorso del Decò e le contro argomentazioni del Golden Market, prodotte dai rispettivi difensori, come meglio si evince dal documento, di seguito riportato quasi testualmente e scaricabile cliccando sulla foto.
N. 07032/2020 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07032/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7032 del 2020, proposto da Ipervolturno II S.r.l., (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (omissis);
contro
(omissis) in proprio e n.Q. di Socio della New Golden Market S.r.l. non costituito in giudizio;
nei confronti Comune di Caiazzo non costituito in giudizio; New Golden Market S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03608/2020, resa tra le parti, concernente per l’annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari:
1) dell’autorizzazione commerciale n. 1 del 10.1.2018 con la quale il responsabile del Settore 5 Commercio assentiva la richiesta della Ipervolturno II srl finalizzata alla riapertura di una media struttura di vendita per prodotti alimentari e non fatta cessare con sentenza del Consiglio di Stato n,. 255 del 17.1.2018;
2) del titolo abilitativo n. 48 del 2.8.2018 rilasciato dal responsabile del Settore 4 Urbanistica, su istanza di condono edilizio del 6.7.2018 prot. n. 6374 (pratica n. 37/2018 presentata dalla sig.ra (omissis); unitamente all’annessa relazione istruttoria del 25.7.2018 ed al successivo avviso pubblico prof. n. 7146 del 3.8.2018;
3) della nota comunale del 30.7.2018 prot. n. 7022 in uno alla relazione seguita al sopralluogo del 24.7.2018;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo ivi compreso: la certificazione di agibilità dei locali n. 7795 del 30.8.2016 ed a quella successiva (se ed in quanto esistente di cui si ignora contenuto ed estremi) nonché la S.C.I.A. sanitaria (pratica n. 04334820612-06) inoltrata presso l’Ufficio S.U.A.P. del Comune e l’autorizzazione sanitaria se ed in quanto rilasciata (di cui si ignora
contenuto ed estremi); il permesso di costruire n. 67 del 24.6.2016 (recante: “frazionamento e cambio di destinazione d’uso di una parte del manufatto”) e la S.C.I.A. per l’agibilità prot. n. 7138 del 3.8.2018.
per la riforma, previa sospensione degli effetti, anche a mezzo di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a, della sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. VIII, n. 3608/2020 resa inter partes, depositata in data 18.8.2020 e non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; N. 07032/2020 REG.RIC.
Considerato che, nelle more della trattazione della domanda cautelare in sede collegiale occorre, garantire, prioritariamente, la continuità dell’attività aziendale onde evitare pregiudizi occupazionali, salva più approfondita verifica dei presupposti della cautela nell’apposita udienza in camera di consiglio che viene sollecitamente fissata;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di concessione di tutela monocratica cautelare e per l’effetto sospende la sentenza impugnata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 ottobre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2020.
Il Presidente
Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO
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