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Attualità

Personale scolastico: VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE CORRIERE TESCIONE

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Continuano le vittorie nei Tribunali da parte degli Avvocati Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione,professionisti Casertani specializzati in diritto del lavoro (pubblico e privato) e diritto scolastico
I due Avvocati dimostrano ogni giorno coerenza e professionalità senza mao speculare sui ricorsi . Piovono le vittorie a favore del personale scolastico riconosciuto il punteggio senza contributo o contributi non visibili su estratto.

A riportare la notizia di una nuova vittoria e’ stato direttamente  Antonio Parla, dirigente sindacale che da sempre Sostiene e da voce ai lavoratori della scuola

In accoglimento del ricorso promosso dall’ufficio Legale, il tribunale ordinario di Milano sez.lavoro
ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria d’istituto III^ fascia
degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, benché non risultassero versati i contributi per il
periodo di lavoro alle dipendenze dell’Istituto paritario

In particolare la Sentenza n. 1205/2020 pubbl. il 29/07/2020, ha accolto le ragioni prospettate nel
ricorso sulla base di una inedita ricognizione della natura del certificato di servizio tenacemente
sostenuta dai difensori. Si legge nella sentenza infatti, che “l’effettivo svolgimento dell’attività
lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato
dal Dirigente amministrativo pro tempore Filippo Buono, che in qualità di direttore di istituto
scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente
il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena
del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;”

Inoltre il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tuttalpiù, rappresentare elemento per
valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non
già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell’attività lavorativa, specie nei casi in
cui – come quello in oggetto – l’effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra
le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, n. 1098 e Tribunale Treviso, sez.
Lavoro, ord. del 30/09/2019, n. 86); siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla
normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III
fascia del personale ATA e, quindi, dal D.M. n. 647/2017

Ai fini della valutazione del punteggio l’istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro
dell’effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo , parziale o anomalo , non può
essere imputabile al lavoratore, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 28/05/2001 n° 2902 ,
consiglio di Stato VI,311 /99, rivendicando il diritto della ricorrente che al momento
dell’assunzione la produceva,tra gli altri documenti, un certificato di servizio (prot. n. 323 del
04/10/2017) alle dipendenze della scuola paritaria BABYLANDIA di Caserta, rilasciato dal
Dirigente amministratore Filippo Buono, con mansioni di collaboratore scolastico che
conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale
fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;
Per l’effetto, il M.I.U.R.., è stato condannato al ripristino del punteggio incrementato di quello che
il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato
disconosciuto. Oltre al reinserimento in graduatoria , al riconoscimento del punteggio, gli
istituti scolastici , sono stati anche condannati alle spese , per aver effettuato controlli sommari,
superficiali.
In definitiva ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo
svolgimento di una dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il mancato versamento
contributivo non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere
l’attribuzione del punteggio.
Pertanto pur essendo l’amministrazione tenuta al riscontro dell’effettivo svolgimento dei periodi di
servizio svolti presso istituti scolastici paritari , detti periodi non possono non essere valutati per la
sola circostanza costituita dal mancato versamento dei contributi previdenziali , perché , in tal caso
verrebbe posta a carico del dipendente , un inadempimento non dipendente in alcun caso dal
medesimo, ma al contrario dipendente dall’omessa adempimento dell’obbligazione previdenziale a
carico dell’istituto paritario .
Pertanto una volta data dimostrazione con carattere di effettività del servizio predetto ,
l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziali si
configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione , non avendo il regolare
versamento dei contributivo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e
didattiche dei docenti e del personale ATA selezionati ( consiglio di stato sez. VI ,18/04/2013 n°
2136 relativo alla questione diversa , quella dei requisiti di accesso al concorso in cui il principio di
diritto e però estendibile analogicamente al caso di specie.
Soddisfazione anche da parte del dipendente della Scuola Paritaria Babylandia di Caserta, che da
decenni opera nel settore dell’istruzione con grande professionalità e passione.

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