Caserta. Contro gli incendi boschivi combustione rurale disciplinata dal 1 giugno al 30 settembre
Con ordinanza sindacale numero 30 dell’11 maggio 2020
IL SINDACO, VISTI:
a)la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità,all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
b)il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
c)la Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
d)il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014,n. 116, in particolare l’art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all’art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185,comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui datale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana,con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
CONSIDERATO:
– Che la presenza di sterpaglie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendi;
– Che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono rappresentare strumento di propagazione del fuoco;
– Che nel territorio comunali sono presenti molteplici coltivazioni, anche in terreni impervi, con conseguenti difficoltà logistiche o in possibilità di procedere al trasporto e al deposito dei residui per il corretto smaltimento presso i centri autorizzati;
RAVVISATA,
pertanto, la necessità di provvedere con urgenza ad adottare i conseguenziali provvedimenti al fine di prevenire eventi di pericoli per la privata e pubblica incolumità nonché di prevenire gli incendi;
VISTI:
– La legge n° 689/81 e ss.mm.ii.; – Il T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.; – Il T.U. Ambientale e ss.mm.ii.; – La Legge Regionale n° 11 del 1996; – La legge Regionale n° 26 del 2012; – Il DGR n° 619/2016; – Il DGR n° 51 del 13/6/2019 afferente i Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2019;
ORDINA
– Che la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo della produzione, in piccoli cumuli, dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00;
– che i piccoli cumuli non possono superare i 3 metri steri al giorno per ettaro (lo stero è l’unità di misura di volume apparente per il legname che equivale ad un mc. vuoto per pieno);
– di isolare ogni singolo cumulo tramite una fascia libera (fascia parafuoco) da residui vegetali di ogni larghezza pari ad almeno 5 mt. e di limitare l’altezza della fiamma;
– che la combustione deve essere effettuata all’aperto, lontana da edifici di terzi, ad almeno 50 mt dalle abitazioni, dalle strade, dalle piantagioni, dalle siepi dalle siepi, da materiali infiammabili ed ad una distanza di almeno 100 mt dalle zone boscate;
– che durante tutte le fasi dell’attività e fine all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza del produttore o del conduttore del fuoco o persona adeguatamente delegata;
VIETA
– La combustione nel periodo di rischio per gli incendi boschivi che è stato individuato nel periodo che va dall’1 giugno al 30 settembre;
– L’accensione di più fuochi contemporaneamente qualora non possa essere assicurato il controllo di numero adeguato di persone;
– La combustione nelle giornate con presenza di vento;
– La combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.
AVVERTE
che l’inosservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del T.U.E.L. da euro 25,00 ad euro 500,00.
DISPONE
– La presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
– di inviare la presente ordinanza al Prefetto, al Questore, alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine, affinché vigilino sull’osservanza della stessa.
AVVISA
che contro la presente ordinanza è ammesso:
– 1) ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla pubblicazione;
– 2) ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al competente TAR, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i. o entro 120, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971 e s.m.i.
(Il Sindaco Avv. Carlo Marino – Fonte: BelvedereNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)