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Attualità

TAR Campania, la villetta non va abbattuta. Vittoria di Renato Labriola contro il Comune di Caserta

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La Sezione 8^ del TAR della Campania nella sentenza per il ricorso presentato dall’avvocato Renato Labriola, legale dei signori Nicola e Serena Serao, proprietari di una villetta in via Cappuccini 43 in Caserta, avverso il Comune di Caserta, rappresentato dall’avvocato Paolo Leone, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, annulla i provvedimenti impugnati. Dichiara inammissibile l’azione di adempimento e rigetta la domanda di risarcimento del danno, nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Caserta al pagamento di complessivi €. 2.000,00 in favore di parte ricorrente, da distrarsi al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, qualora dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

È stato fatto qualcosa di incredibile – ha dichiarato l’avvocato Renato Labriola – questa è una villetta a via Cappuccini a Caserta e doveva essere demolita perchè aveva sentenza passata in giudicato. La Procura della Repubblica voleva procedere con la demolizione, noi abbiamo fatto incidente di esecuzione, abbiamo insistito e con ragioni abbiamo vinto“.

Con il ricorso depositato in data 25 febbraio 2019 dall’avvocato Labriola, Serena Serao e Nicola Serao hanno chiesto l’annullamento del provvedimento 0021436 del 21 febbraio 2019, notificato in pari data, con cui il Comune di Caserta ha dichiarato “… l’inammissibilità afferente l’istanza prot. n. 56721 del 25.05.2018 avente ad oggetto la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un’abitazione unifamiliare in via Cappuccini 43 – accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01..”, richiesto dagli odierni ricorrenti e dalla loro madre, De Nuptiis Maria Rosaria. I Serao hanno chiesto altresì la declaratoria del diritto all’ottenimento della conclusione del relativo procedimento di accertamento di conformità e la condanna dell’amministrazione comunale resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’emanazione del provvedimento impugnato.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure:

  1. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della L. n. 10/1977, art. 15 della L. n. 47/1985, artt. 7 e 31-44, del d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 e ss, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti presupposti ed ingiustizia manifesta, violazione di legge, eccesso di potere per motivazione contraddittoria e criptica, eccesso di potere per perplessità della motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, eccesso di potere per mancata valutazione dell’interesse pubblico. Parte ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, alla data della sua adozione, 21 febbraio 2019, l’immobile oggetto del medesimo provvedimento impugnato sarebbe ancora di proprietà di De Nuptiis Maria Rosaria e di essi ricorrenti per la mancata adozione, nel caso di specie, dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, necessario ai fini dell’effetto acquisitivo ope legis al patrimonio comunale, nonché il conseguente provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. In ogni caso non vi sarebbe alcuna previsione di termine di decadenza dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità neppure in presenza di provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale (che nella specie manca). In particolare alla data di adozione del provvedimento impugnato non si è proceduto né alla sua demolizione – e peraltro non sarebbe stato possibile fino al 26 aprile 2018, data di decisione della sentenza n. 24346/2018 – visto che fino a quella data l’immobile in questione sarebbe stato legittimo in virtù dell’ordinanza di accoglimento dell’incidente di esecuzione del 31 luglio 2017 da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; né si è proceduto alla destinazione a fini pubblici dell’immobile e non si è neanche proceduto all’accertamento di inottemperanza scaturente dalla suddetta sentenza n. 24346/2018 della Cassazione Penale. Inoltre, come evidenziato nella prodotta “Documentazione tecnico-amministrativa”, vi sarebbero i presupposti della cosiddetta “doppia conformità” con conseguente assentibilità dell’accertamento di conformità richiesto.
  1. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della L. n. 10/1977, art. 15 della L. n. 47/1985, artt. 7 e 31-44, del d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 e ss, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti presupposti ed ingiustizia manifesta, violazione di legge, eccesso di potere per motivazione contraddittoria e criptica, eccesso di potere per perplessità della motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, eccesso di potere per mancata valutazione dell’interesse pubblico. La motivazione addotta dal Comune di Caserta sarebbe insufficiente ai fini della improcedibilità – erroneamente dal Comune di Caserta definita “inammissibilità” – alla luce dell’autonomia dei due procedimenti, penale e amministrativo. Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe fuorviante ed inconferente il richiamo alla sentenza della Cassazione penale che avrebbe acclarato l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale, in quanto tale declaratoria non esimerebbe il Comune di Caserta dal pronunziarsi sulla richiesta di accertamento di conformità presentato dai ricorrenti.
  2. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.

Quanto all’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore dell’8 novembre 1996, parte ricorrente osserva che, all’epoca, essi ricorrenti non erano proprietari dell’immobile, essendovi diventati in virtù di successione testamentaria del 13 marzo 2011. Lamenta, infine, la violazione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Serena Serao e Nicola Serao, infine, hanno chiesto la condanna dell’amministrazione comunale resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’emanazione dei provvedimenti impugnati ed in particolare i danni relativi alla mancata vendita dell’immobile che ammonterebbe a € 800.00/00, come risulterebbe dalla promessa di vendita allegata.

Si è costituito resistere in giudizio il Comune di Caserta con mero atto di stile. In data 22 marzo 2019 parte resistente ha depositato una memoria con la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza al silenzio-rifiuto tenuto dal Comune di Caserta sull’istanza di accertamento di conformità del 25 maggio 2018, presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Ad avviso del suddetto Comune gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente impugnare il silenzio rifiuto formatosi sulla suddetta istanza e poi contestare con motivi aggiunti il provvedimento di diniego esplicito in questa sede gravato con il ricorso introduttivo. L’ente locale resistente ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso, ha altresì evidenziato che con provvedimento n. 2/2019 dell’11 marzo 2019 e atto di acquisizione del 19 marzo 2019, depositati in giudizio in pari data del 22 marzo 2019, era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di Caserta dell’immobile di che trattasi ed ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

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Source: Belvedere – 10/1
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