Capua – La consigliera comunale Rosaria Nocerino contesta la delibera sull’organizzazione del Carnevale
CAPUA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Consigliere comunale di Capua, Avv. Rosaria NOCERINO, del movimento “Siamo Capua”, in merito al Carnevale di Capua: “Il Carnevale rappresenta per la nostra cittadina espressione autentica di antica tradizione, momento goliardico ma ricco di storia, molto sentito nel cuore di ogni singolo cittadino. Per queste ragioni, a me come a molti miei concittadini è apparso strano che lo stesso sia stato trattato dall’amministrazione attuale al pari di tanti altri eventi, con estrema leggerezza piena di infinite contraddizioni e forzature, tanto procedimentali quanto normative.
Con immediata evidenza appare che la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09.01.2020, pur avendo ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo inerenti l’organizzazione della 134 ^ edizione del Carnevale di Capua”, ha poi esteso la sua efficacia ad una serie non tipizzata di eventi per un arco temporale coincidente con quello dell’attuale amministrazione, affidandone l’organizzazione ad un soggetto non ancora costituito all’epoca della richiesta ed aperto ad una classe di soggetti indefinita, con finalità vaghe e senza alcun tipo di programma. L’eccesso di potere e la violazione di legge in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione emergono dall’analisi del dato normativo richiamato nella deliberazione stessa:
-l’art 17 dello Statuto Comunale richiamato se, da un canto, valorizza le libere forme associative e cooperative dei cittadini, d’altro canto specifica che la valorizzazione deve essere fatta TRAMITE l’ACCESSO AI SERVIZI e ALLE STRUTTURE COMUNALI, senza consentire una totale estraneità e/o esternalizzazione della relativa attività. Ma v’è di più, la norma specifica che la concessione dei contributi comunali a dette associazioni è FINALIZZATA AL SOSTEGNO DI SPECIFICHE ATTIVITA’ o PROGETTI ed è subordinata alla predeterminazione, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dei CRITERI GENERALI e DELLE MODALITA’ cui L’AMMINISTRAZIONE intende ATTENERSI”. Ebbene a dispetto di quanto richiesto dalla norma statutaria: Dove sono indicate le specifiche attività o i progetti che si andranno a realizzare?
Non può negarsi che anche l’iter procedurale che la norma prevede non è stato rispettato, non essendo stato convocato il Consiglio Comunale per individuare i CRITERI GENERALI e LE MODALITA’ cui L’AMMINISTRAZIONE intende ATTENERSI, così come voluto dalla norma. Questa violazione appare ancor più grave in quanto vi è una norma nazionale, la Legge 241 del 1990 che, all’art 12, prevede un obbligo per il Comune in tal senso che le impone, inoltre, l’effettiva osservanza “dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi” che deve risultare DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI relativi all’attribuzione dei vantaggi economici.
Ebbene nella deliberazione di Giunta non v’è traccia né dei criteri né delle modalità cui si dovrà attenere il Comune. L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 obbliga, inoltre, il Comune a pubblicare gli atti di cui sopra.. ma, di certo, non si può pretendere la pubblicazione di atti inesistenti! Nella deliberazione per il Carnevale viene richiamato l’art. 11, punto 5, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.3.2007. Ebbene anche in questo caso la disciplina regolamentare è stata violata. Orbene secondo la norma regolamentare i contributi, limitatamente al Carnevale:
Possono essere erogati: a richiesta sottoscritta dal Presidente del Comitato o dell’Ente organizzatore. Nel caso che ci occupa, la richiesta non è stata fatta da ALCUN COMITATO o ENTE ORGANIZZATORE esistente, anzi, da un privato che ha espresso l’auspicio di formare un Ente soggettivamente non ben identificato, anzi, da definirsi con alto grado di incertezza essendo aperto “a tutte le risorse umane e professionali che per finalità, attitudini e capacità personali, possono essere utili per il raggiungimento dei fini preposti”.. in altre parole aperto ad una classe di soggetti indefinita e non definibile.
V’è di più, la norma richiamata impone che il contributo possa essere erogato qualora nella richiesta l’Ente illustri dettagliatamente la manifestazione e che la stessa sia corredata dal bilancio preventivo analitico dei costi. Il contributo potrà essere erogato, poi, previa dimostrazione delle spese sostenute e della corrispondenza tra il bilancio di previsione e rendicontazione a consuntivo. Ebbene dove sta la illustrazione dettagliata della manifestazione con a corredo il bilancio preventivo analitico dei costi?
L’articolo 18 del Regolamento citato, specifica che “L’osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti da parte del Comune. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono”. Non v’è dubbio che emergono chiaramente profili di violazione di legge e di eccesso di potere, che viziato appare anche l’iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda laddove non si è coinvolto l’intero il Consiglio Comunale come, di converso, andava fatto per la determinazione dei criteri generali e delle modalità cui l’amministrazione doveva attenersi!
L’organizzazione di un evento, quale il Carnevale, ed ancor più l’affidamento della gestione di una serie (non ben definita) di eventi per un lungo periodo di tempo (quasi cinque anni), RICHIEDONO GARANZIE SOLIDE, PROGRAMMI CERTI E PUNTUALI, rispetto delle norme vigenti e SOPRATTUTTO TRASPARENZA e CONDIVISIONE. F.to avv. Rosaria Nocerino”.
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Source: Belvedere – 10/1
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