Ri-attivato il servizio di rimozione delle auto abbandonate sul territorio di Casapulla
CASAPULLA – Nel corso della mattinata di sabato, 7 settembre 2019, è stato attivato il servizio di rimozione di auto, furgoni e motorino abbandonati sul territorio comunale di Casapulla. I vigili urbani, insieme agli addetti della società specializzata, hanno recuperato i primi mezzi che da tempo erano stati parcheggiati lungo le arterie cittadine. L’attività riprenderà già nella giornata di lunedì prossimo, 11 settembre 2019.
Il vicesindaco ed assessore alla Polizia municipale Francesco Sorbo, fautore del progetto, ha affermato: “Dopo anni di assenza, in collaborazione con i Vigili Urbani, abbiamo deciso di riattivare il servizio di rimozione delle auto abbandonate da tempo sul territorio comunale di Casapulla. Già questa mattina sono stati eseguiti alcuni interventi, altri saranno effettuati a partire da lunedì prossimo. Il rispetto delle regole è alla base del nostro progetto amministrativo. Con la rimozione di auto, anche di ambigua provenienza, vogliamo lanciare un segnale forte a tutti coloro che utilizzano il territorio comunale a loro piacimento, trasgredendo le basilari leggi di civiltà”.
È questo, infatti, un chiaro segnale di chi vuole (l’Amministrazione comunale) contrapporsi al degrado del territorio, cui è spesso associato il fenomeno dell’abbandono di veicoli non più funzionanti (cd. fuori uso) a cui, pertanto, è rivolta una sempre maggiore attenzione e conseguente attività degli operatori di polizia, finalizzata non solo a sanzionare i responsabili ma anche all’effettiva rimozione dei relitti. Ciò comporta per gli operatori stessi una attività mista che integra la vigilanza ambientale e la competenza di polizia stradale.
L’art. 192 (divieto di abbandono) del TUA (Testo Unico Ambientale) vieta l’abbandono e il deposito incontrollati sul suolo nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Salva l’applicazione degli artt. 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco deve disporre con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all’esecuzione coatta in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate. Ciò che trasforma la fattispecie da illecito amministrativo a penale è la qualifica giuridica del soggetto agente: ove si tratti di titolare di impresa o responsabile di ente, il fatto è configurato come reato di tipo contravvenzionale (art. 256 TUA). Qualora si tratti di un privato, si dovrà procedere alla contestazione (verbale di accertamento ex art. 14 L. n. 689/81) secondo le regole della L. n. 698/81 (sanzione amministrativa ex art. 255, comma 1, TUA).
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