Caiazzo-Ruviano. Caserma Carabinieri contesa: giorni frenetici per tutti in attesa dell’udienza
É atteso con grande apprensione il verdetto (che peraltro potrebbe essere solo interlocutorio) del Tribunale amministrativo regionale in ordine al circostanziato ricorso con cui l’arguto avvocato Pasquale Marotta, per conto del Comune di Caiazzo, ha impugnato l’intera procedura seguita dal finitimo Comune di Ruviano per concedere gratis al competente dicastero tutti i locali necessari per ospitare -“scippandola” così ai caiatini- la stazione della Benemerita e gli alloggi destinati agli ufficiali che vi prestano servizio.
L’udienza fissata per mercoledì 21 novembre, invero, potrebbe risultare meramente interlocutoria in considerazione dell’ottimo lavoro prodotto dall’esperto legale casertano, specializzato in vertenze amministrative, che non si è limitato a ribadire quanto in buona sostanza aveva già denunciato l’ex sindaco Nicola Sorbo circa l’illegittimità procedurale determinata dalla destinazione vincolata dell’immobile in questione, ristrutturato con ingenti fondi, comunitari e regionali concessi al Comune ruvianese con inderogabile destinazione scolastica.
Sono tante, infatti, le obiezioni, contestate anche ai ministeri coinvolti ed alla stessa prefettura, nel supportare l’istanza di revoca della convenzione fra le parti ed ogni atto connesso, che potrebbe risultare arduo anche per il Tar soppesarle tutte nel relativamente breve lasso (circa un mese) intercorso fra la presentazione del ricorso e la prima udienza, ma l’avvocato Marotta si è cautelato, chiedendo anche, nelle more dell’invocato rigetto, la sospensiva, come si evince dal circostanziato ricorso che, per ovvi motivi, riportiamo solo per sommi capi, anche perché sembrano evincersi false dichiarazioni e asserzioni delle quali, prima o poi, qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere, anche penalmente.
Il ricorso risulta notificato anche al Ministero dell’Interno, all’Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Caserta,
al Ministero della Difesa, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali nonché al Responsabile dell’UTC del Comune di Ruviano, al Comandante Legione Carabinieri della Campania, al Comando Provinciale dei Carabinieri e, dulcis in fundo, p..c, al Comando Stazione Carabinieri di Caiazzo, ha quale oggetto: Trasferimento della caserma dei carabinieri dal comune di Caiazzo al comune di Ruviano- trasmissione del ricorso inoltrato al Tar Campania e invito a provvedere alla revoca e/o annullamento di tutti gli atti inerenti il trasferimento della caserma dal comune di Caiazzo al comune di Ruviano.
Di seguito i meri punti salienti del ricorso prodotto per il Comune di Caiazzo, in persona del Sindaco p.t., contro il Comune di Ruviano in persona del Sindaco p.t., resistente, nonché: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pt.; Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Caserta, in persona dell’Ill.mo sig. Prefetto, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pt; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri della Campania, in persona del legale rapp. p.t.,
per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti (…omissis…)
MOTIVI
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ECONOMICITA’ ED EFFICACIA DELLA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. INCOMPATIBILITÀ CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA E DEI LOCALI.
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ECONOMICITA’ ED EFFICACIA DELLA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITA’ DELLA CONCESSIONE GRATUITA.
3. VIOLAZIONE DELL’ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPALICAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ECONOMICITA’ ED EFFICACIA DELLA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. OMESSO AVVIO DELLA GARA PUBBLICA;
4. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO D’ISTRUTTORIA. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.
5. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA DI
RECEPIMENTO DEL REGOLAMANTO EUROPEO IN TEMA DI FESR. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO D’ISTRUTTORIA. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.
6. SUL PERICULUM IN MORA.
Fermo restando tutto quanto già esposto che rende evidente un fondatezza nel merito del ricorso, quanto al periculum in mora, occorre osservare quanto segue.
Il Comune di Caiazzo è uno dei più importanti comuni della provincia di Caserta, composto da oltre 6.000 abitanti, frequentato ogni giorno da migliaia di persone, e si trova proprio al centro di uno dei più importanti snodi viari dell’intero alto casertano.
Infatti attraversando il centro del Comune di Caiazzo si raggiungono tutte le zone dell’Alto casertano.
Inoltre nel territorio comunale è ubicata la Stazione ferroviaria e presidi medici.
Tutto ciò rende necessaria una maggiore presenza di addetti alla pubblica sicurezza, la sola polizia municipale non è in grado di assorbire la richiesta di interventi quotidiani e le esigenze dell’intera comunità.
Per questi motivi legati ad esigenze di servizio ed ordine pubblico, si chiede che il trasferimento della caserma, e dunque tutti gli atti amministrativi impugnati, siano sospesi nelle more della definizione del giudizio.
A ciò si aggiunge che ad oggi il contratto di locazione inerente l’immobile ove è attualmente allocata la Caserma dei Carabinieri in Caiazzo non è stato ancora risolto né è pervenuta alcuna disdetta al proprietario dell’immobile.
P.Q.M.
si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare con condanna alle spese di lite.
(Avv. Pasquale Marotta – anche per il ricorrente – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)