Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàCuriositàPolitica, economia, giustizia

Telefonia fissa, mese ‘accorciato’ illegalmente: gestori condannati a risarcirci, ma solo sulla carta?!

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Bollette di 30 giorni, ma a vincere sono sempre i gestori telefonici.É passato più di un anno da quando la tariffazione a 28 giorni per la telefonia fissa fu vietata dall’Agcom.

La fatturazione è tornata mensile (c’è voluta addirittura una legge…) ma la restituzione degli importi che i consumatori hanno pagato illegittimamente resta una chimera.

L’Agcom è nuovamente intervenuta con la delibera 269/18/CONS, ordinando ai gestori coinvolti – Wind Tre, Vodafone, TIM e Fastweb – di restituire ai consumatori non le somme, ma i servizi pagati e non goduti, entro il 31 dicembre 2018.

La restituzione dovrà avvenire posticipando la fatturazione delle singole bollette per un numero di giorni corrispondenti a quelli erosi (anche in più “rate”) oppure proponendo ai singoli clienti “soluzioni di compensazione alternative, satisfattive del diritto di ristoro”.

Vuol dire che, se il nostro gestore ci propone anziché la restituzione dei giorni di servizio telefonico e dati qualche servizio alternativo (tipo segreteria telefonica gratis per un periodo o uno sconto su un altro servizio), sta a noi decidere se accettare lo scambio o preferire i giorni “gratis” (che gratis non sono, li abbiamo già pagati: si tratta -tecnicamente- di un risarcimento in forma specifica: anziché rimborsare l’importo equivalente ai giorni erosi, i gestori devono restituire il servizio illecitamente sottratto).

Ricordiamo che le restituzioni di giorni di servizio o sotto altra forma che l’utente intenderà accettare riguardano solo la telefonia fissa, non la mobile.

Chi non è più cliente del gestore telefonico dell’epoca, dovrà invece attendere l’esito del giudizio al Tar (udienze fissate fra il 31 ottobre e il 14 novembre 2018).

Vittoria dei consumatori quindi?

No.

E’ passato un anno e ancora i clienti non hanno visto il becco di un quattrino “in forma specifica” (guai a pretendere la restituzione sotto forma di carta moneta…); non è detto che anche questa delibera non venga impugnata davanti al Tar Lazio; ad oggi, del resto, siamo ancora in attesa delle udienze di ottobre/novembre in cui il Tar deciderà se le sanzioni che Agcom ha comminato ai gestori per non aver ottemperato alla delibera iniziale siano o meno legittime e così per le restituzioni; come siamo ancora in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato nel giudizio contro la prima delibera dell’Agcom, quella con cui vietata la fatturazione a 28 giorni.

Questa caricaturale vicenda, che vale poche decine di euro ad utente, ma centinaia di milioni di euro per le compagnie telefoniche, è un processificio: ogni inadempimento comporta una delibera dell’autorità, che viene impugnata in due gradi di giudizio e la cui storia si intreccia con delibere precedenti e future, impugnazioni precedenti e future, gradi di giudizio, sospensive, merito e viene il sospetto che durerà all’infinito e che il mio credito telefonico da tariffazione a 28 giorni lo lascerò in eredità ai nipoti.

L’Agcom fa del suo meglio ma, se vogliamo essere concreti e propositivi per il futuro, non dobbiamo guardare al dito (i 28 giorni) ma alla luna (la possibilità per i gestori di modificare i contratti a proprio piacimento).

Lo abbiamo già chiesto al precedente governo e rinnoviamo la nostra richiesta ora che si è insediato un nuovo governo e un nuovo Parlamento, per quanto finora non abbiano annunciato alcuna “linea” in materia di tutela dei consumatori, poiché il problema è legislativo.

Il settore della telefonia è infatti l’unico nel quale la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è possibile senza regole oltre al settore bancario: la banca può modificare il nostro contratto di conto corrente unilateralmente, ma può farlo in ragione di un giustificato motivo preventivamente previsto dal contratto.

Per il resto, in tutti i contratti – anche per prestazioni periodiche di lungo periodo o a tempo indeterminato – se uno dei due contraenti vuole modificare il contratto può solo proporlo e, se le parti non si trovano d’accordo, risolvere il contratto.

Il Codice del consumo (art. 33, comma 2/m) dichiara addirittura vessatorie (quindi inefficaci) le clausole contrattuali che consentono di modificare unilateralmente il contratto, ovvero “le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso“.

Fanno eccezione i contratti di telefonia e pay tv, ai quali si applica il Codice delle comunicazioni elettroniche – legge speciale che deroga al Codice del consumo e consente la modifica a proprio piacimento, limitandosi a sancire il diritto, per l’utente, di “recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione“.

Chiediamo quindi un intervento legislativo radicale, che modifichi l’articolo 70 del Codice di comunicazioni elettroniche consentendo la modifica unilaterale del contratto solo in caso di giustificato motivo indicato nello stesso, come avviene per tutti gli altri contratti fra professionista e consumatore.

(Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc – Fonte & Aggiornamenti: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26541 –  News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web© Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Teleradio News

tel. (+39) 0823 862832; 333 148 1414 - 393 2714042 - 334 539 2935; mail to: info@tr-news.it - info@teleradio-news.it - http://teleradionews.info - web: www.tr-news.it - htps://www.teleradio-news.it e vari siti web collegati