Caiazzo. Decò: allarme rientrato anzi differito al 17 aprile grazie all’acume dell’avvocato Marotta
Chiusura coatta sventata, almeno per il momento, per il supermercato Decò di Caiazzo, del quale si prospettava la serrata in ossequio a un ordinanza comunale emanata il 12 marzo, notificata il 13 e puntualmente impugnata dall’avvocato Pasqule Marotta (nella foto) che, anche favorito dalla mancata costituzione in giudizio dei preposti comunali, ha ottenuto l’agognata sospensiva dal TAR Campania, giusto decreto del 13 marzo, di seguito riportato pressoché testualmente:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso … proposto da:
Iper Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Marotta…;
contro
Comune di Caiazzo, in persona del legale rappresentante p.t., Responsabile Settore 5 del Comune di Caiazzo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
– Iacoessa Antonino, in proprio e quale socio nonché legale rappresentante della società GOLDEN MARKET 2 s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico…;
– Parisi Concetta, in proprio e quale socio nonché legale rappresentante della società NEW GOLDEN MARKET s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico…;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 10 del 12/3/2018, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione commerciale n. 1 rilasciata alla ricorrente in data 26/05/2011; della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 840 del
25/01/2018; del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Premesso che il mero differimento temporaneo del provvedimento non reca significativo pregiudizio all’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione;
Considerato che gli effetti derivanti dalla immediata chiusura dell’attività aziendale, secondo quanto rappresentato dalla società ricorrente, appaiono idonei a giustificare la sospensione dell’ordinanza impugnata;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti della gravità ed urgenza per l’adozione di misure cautelari provvisorie efficaci nelle more dell’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
in accoglimento dell’istanza in esame, sospende gli effetti dell’ordinanza prot. n. 10 del 12/3/2018 sino alla pronuncia del collegio sull’istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17/4/2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 23 marzo 2018. …
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