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Caiazzo. Carabinieri, caserma contesa: per sventare lo ‘scippo’ il Comune nomina un legale romano: della serie meglio mai che tardi?

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Col proverbiale “senno del poi”, i preposti funzionari del Comune caiatino hanno dato seguito a quanto deliberato a metà gennaio dalla giunta capeggiata dal sindaco Tommaso Sgueglia circa l’opportunità di affidare a un legale l’incarico di spulciare gli atti che hanno determinato il già programmato trasferimento a Ruviano,della Caserma Carabinieri, al fine di ostacolarla con ogni lecito mezzo.

Senno dl poi presunto non solo il tanto tempo decorso, ma anche per la reprimenda intanto giunta dall’ex sindaco stefano Giaquinto ed ancor più perché nel frattempo ci ha già pensato l’altro ex sindaco, Nicola Sorbo, non solo a trovare i serissimi cavilli ma anche a produrre  un circostanziato esposto-denuncia volto alla punizione degli eventuali responsabili, a quanto sembra intendere, addirittura di una doppia truffa ai danni della comunità Europea poiché il complesso ruvianese che dovrebbe ospitare l’arma Benemerita sarebbe stato ristrutturato con fondi europei vincolati alla specifica, irremovibile destinazione scolastica.

Vittoria comunque di PIrro se intanto i caiatini non ottenessero, come invero sembra prospettato, una rideteminazione da parte dei vertici dell’Arma, a quanto pare ingannati da un’erronea certificazione di altro preposto comunale caiatino circa l’effettivo ambito urbano della città, che peraltro si evincerebbe chiaramente da un nuovo documento, dal medesimo già prodotto a rettifica di quello precedente errato.

 

In ogni caso ora della denicata questione dovrà occuparsi anche un avvocato di RFoma, come si evince dalla determin pubblicata il 15 febbraio e di seguito pubblicata pressoché integralmente:

CITTA’ DI CAIAZZO, Settore AMMINISTRATIVO, UFFICIO CONTENZIOSO, DETERMINA N. 9 DEL 14/0/2018, REG. GEN. N. 74 DEL 15/2/2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CAIAZZO NEL COMUNE DI RUVIANO, NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

– che in data 05/01/18 è pervenuta da parte della Prefettura di Caserta la nota prot. n. 1181/Area I datata 04/01/18, con la quale si comunica il trasferimento temporaneo della Stazione dei Carabinieri di Caiazzo nel Comune di Ruviano.

– che con atto di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/18, dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000, l’esecutivo ha deliberato di nominare un legale di fiducia affinché provveda ad accedere a tutti gli atti amministrativi presso la Prefettura di Caserta, il Comune di Ruviano, l’Arma dei Carabinieri e presso ogni altro Ufficio ritenuto necessario, per verificare i presupposti giuridici e fattuali che hanno determinato lo spostamento della caserma dei Carabinieri da Caiazzo a Ruviano, valutando nel contempo anche tutte le possibili impugnazioni, amministrative e giudiziarie, avverso gli atti posti in essere per ottenere il detto trasferimento.

– che con il medesimo atto giuntale è stato, altresì, incaricato il Responsabile del Settore Amministrativo 1 per l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, ivi compreso l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in parola, per la valutazione e la proposizione di ogni possibile azione giudiziale, da formalizzarsi con apposita determinazione e con sottoscrizione di apposita convenzione con il legale.

Ritenuto

pertanto necessario procedere alla nomina di un legale per la rappresentanza e la tutela delle ragioni dell’Ente, come in premessa esplicitate, individuando all’uopo il Prof. Avv. Gennaro Terracciano, con studio legale in Roma alla Piazza San Bernardo, 101.

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Visto il Decreto Sindacale n. 16/2013 di attribuzione delle funzioni di titolare della P.O. del Settore amministrativo.

Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 16/04/2013.

Richiamato, altresì, il piano triennale anticorruzione 2017/2019, approvato con atto di G.C. n. 3 del 30/01/2017.

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Dato atto che il Responsabile del procedimento non ha rilevato, né segnalato, alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse.

Richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (ex multis C.d.S. sez V sent. 2730 dell’11/05/2012) in virtù del quale il patrocinio legale volto a soddisfare l’esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell’Amministrazione deve essere correttamente inquadrato nell’ambito della fattispecie del contratto d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 e seguenti del Codice civile, esulando dalla disciplina in materia di evidenza pubblica.

Vista la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011, par. 4,3 da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 10/9/2012, debitamente esecutiva, con la quale, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica e per evidenti ragioni di standardizzazione ed omogeneizzazione dei costi, al fine di evitare disparità di trattamento fra i professionisti incaricati, è stata disposta una fissazione dei compensi da riconoscere ai legali da nominarsi per la tutela degli interessi e la difesa dell’Ente di fronte alle diverse autorità giurisdizionali;

Dato atto:

– Che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018, con decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017;

– Che pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, TUEL, è autorizzato automaticamente l’Esercizio Provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione;

– Che, ai sensi del medesimo art. 163, comma 4 del TUEL, durante l’esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo spese correnti, quelle per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto l’art. 183 del TUEL

DETERMINA

DI DARE ATTO che la Giunta Comunale, con atto n. 12 del 17/01/18, deliberava di incaricare un legale di fiducia affinché provveda ad accedere a tutti gli atti amministrativi presso la Prefettura di Caserta, il Comune di Ruviano, l’Arma dei Carabinieri e presso ogni altro Ufficio ritenuto necessario, per verificare i presupposti giuridici e fattuali che hanno determinato lo spostamento della caserma dei Carabinieri da Caiazzo a Ruviano, valutando nel contempo anche tutte le possibili impugnazioni, amministrative e giudiziarie, avverso gli atti posti in essere per ottenere il detto trasferimento.

DI DARE MANDATO, conseguentemente e per i motivi ampiamente espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, al Prof. Avv. Gennaro Terracciano con studio legale in Roma alla Piazza San Bernardo, 101, con l’espresso impegno da parte del Professionista di relazionare periodicamente sullo stato e l’esito della procedura, nonché di fornire all’Ente ampia ed esaustiva documentazione.

DI INCARICARE il citato legale, in caso di vittoria nel giudizio, di agire nei confronti della parte soccombente per il recupero di tutte le spese sostenute;

DI STABILIRE che al succitato professionista incaricato venga riconosciuto un onorario pari ad € 2.500,00, oltre IVA e CPA e oltre alle spese vive, così come determinato con il succitato atto di Giunta comunale n. 98/2012.

DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 oltre IVA e CPA, alla missione 01.02. cap. 1058 del redigendo bilancio 2018, dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi.

DI IMPEGNARSI a rilasciare al precitato libero professionista apposito speciale mandato ad litem, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti necessari connessi alla positiva risoluzione della controversia in parola.

DI DARE ATTO infine che il nominato avvocato dovrà sottoscrivere apposita convenzione regolante i reciproci rapporti scaturenti dal conferito incarico.

DI DARE ATTO, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Sergio De Luca Il Responsabile del Settore Amministrativo, f.to Dott. Franco DELLA ROCCA.

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