Caiazzo. ‘Supermercati in guerra’: ‘Spara l’asso’ l’avvocato Marotta del Decò, contestando la legittimazione della controparte
Si conferma senza esclusione di colpi, a quanto pare anche bassi, la contesa
fra supermercati e lo stesso Comune di Caiazzo, coinvolto da ambo le parti con aspettative ovviamente contrapposte.
Dopo la sentenza “definitiva” del Consiglio di Stato, in ossequio alla quale i preposti comunali avrebbero dovuto vigilare sulla sua osservanza, ovvero assicurarne l’esecuzione, consistente nella chiusura del supermercato Decò e conseguente demolizione della grossa struttura in cui ha sede (come sancito, eretta abusivamente in zona agricola semplice), come è noto, dal palazzo erano partite due diverse iniziative: in un primo momento la polizia locale aveva invitato a chiudere e in seguito, per quant’è dato sapere, contestato al responsabile la persistente apertura, ma dopo qualche settimana, con due diversi provvedimenti, i responsabili dei preposti uffici comunali (“Sportello Unico Attività Produttive” e “Politiche del Territorio”) hanno notificato allo stesso responsabile aziendale l’avvio di due procedure volte all’annullamento delle autorizzazioni di fatto già annullate dal massimo organo giudiziario amministrativo; il tutto, come suggerito dal difensore del soccombente, avvocato Pasquale Marotta.
Avverso tali iniziative sarebbe tornato alla carica contestandone la legittimità il difensore del concorrente supermercato “Golden Market” ma ora proprio l’avvocato Pasquale Marotta ha svelato quelle che ritiene carenze determinanti di legittimazione da parte di tale società, unica titolata ad agire, a quanto si evince dal documento depositato al protocollo comunale, che gentilmente qualcuno ci ha fatto avere, di seguito riportato quasi testualmente:
Spett.le Comune di Caiazzo
in persona del Sindaco p.t.
Sede
Al sig. Responsabile dello
Sportello Unico per le Attività produttive – SUAP
Sede
Al sig. Responsabile del
Settore Politiche del territorio
Sede
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento del 26/1/2018 prot. nn. 834 e 840 – Sentenza del Consiglio di Stato n. 255/20l8 — annullamento atti autorizzativi edilizi e annullamento autorizzazione commerciale n.1 del 26/5/2011 – Osservazioni.
ll sottoscritto avv. Pasquale Marotta, con studio in Caserta alla via Galilei n. 14, nell’interesse e per conto della società lper Volturno srl, in persona del legale rapp. p.t., che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso l’intestato studio legale, in riscontro alle comunicazioni di avvio dei procedimenti in oggetto, osserva quanto segue.
-In primis, è doveroso comunicare che, a seguito di recenti accertamenti effettuati presso gli uffici pubblici, è stato possibile riscontrare che la società (omissis) s.r.l., ricorrente nel giudizio di appello presso il Consiglio di Stato, contrassegnato con r.g.n. 8914/20l2 e definito con sentenza n. 255/2018, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/3/2013, ossia durante la pendenza del giudizio di appello.
-Risulta, altresì, che, contestualmente alla cancellazione, la predetta società (omissis) s.r.l. (in liquidazione) provvedeva a vendere l’azienda a due distinte società, segnatamente alla (omissis) srl e alla (omissis) srl in liquidazione, le quali, nonostante lo svolgimento del citato giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
non sono intervenute in giudizio e non hanno manifestato interesse alla causa, rimanendo così estranee al giudizio.
ln virtù di tali circostanze, il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente.
Pertanto, alla luce di ciò, lo scrivente, nell`interesse della Società Iper Volturno, sta predisponendo ricorso per revocazione della sentenza, anche in forza di ulteriori argomentazioni che saranno rese note all’amministrazione solo con la notifica di tale ricorso per revocazione.
É opportuno evidenziare, inoltre, che la sentenza richiamata in oggetto, per la quale sono stati avviati i due procedimenti sopra richiamati, è stato emessa in favore di un soggetto (la omissis srl) oramai giuridicamente inesistente.
Per cui la (omissis), e per essa il suo difensore, non ha nessun titolo per pretendere l’esecuzione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
Né, quindi, i predetti soggetti (società e difensore) avevano alcun titolo per notificare la predetta sentenza al Comune.
Né è possibile pretendere l’esecuzione della sentenza da parte di soggetti terzi, estranei al giudizio, essendo la sentenza valida ed efficace solamente per le parti in causa.
Si rappresenta, altresì, anche la rilevanza pubblica dell`attività commerciale esercitata in loco dalla societá Iper Volturno, tant’è che sono state raccolte oltre 1500 firme di cittadini che chiedono la permanenza di tale attività.
ln effetti, l’utilitá pubblica e sociale di tale attività e testimoniata anche dalla circostanza che risultano occupati presso il Supermercato Deco, gestito dall`lper Volturno, ben venti dipendenti.
Tanto premesso,
SI CHIEDE
agli Uffici in indirizzo, di soprassedere e di non adottare alcun provvedimento, e ciò, anche in attesa della definizione dell’instaurando giudizio per revocazione.
Si allegano:
– Visura camerale della società Golden Market srl;
– Raccolta di firme di cittadini.
Sottoscrive il presente atto anche il sig. (omissis), legale rapp.te della Società lper Volturno srl, che ne fa proprio il contenuto.
Caserta, 6 febbraio 2018
ll legale rapp.te p.t della Società lper Volturno srl Avv. Pasquale Marotta
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