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Castel Campagnano. Comune: dissesto inevitabile a causa di leggi e ‘strette’ imposte dallo Stato

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Rappresenta un “atto dovuto” e quindi la mancata dichiarazione dello stato di dissesto finanziario avrebbe rappresentato  per i vari preposti comunali -politici e tecnici- una palese omissione di atti d’ufficio, penalmente perseguibile, come ben si evince dalla proposta di delibera appena approvata, prontamente trasmessa dal sindaco dottor Giuseppe Di Sorbo (nella foto) che così sgombera il campo da ogni illazione:

Dato atto che:

il Rendiconto di gestione anno 2016, non è stato ancora approvato in quanto il termine di legge per la sua approvazione è il 30 aprile e che non è stato definitivamente accertato il risultato di amministrazione;

dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 emerge che il totale della parte disponibile è negativo.

Il disavanzo da ripianare è di € 298.877,61 di cui € 27.153,16 derivante da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 26 maggio 2015 e Consiglio comunale n. 29 del 10 luglio 2015;

oltre al disavanzo, la condizione di deficitarietà strutturale in cui versa l’ente non consente l’adozione di misure ordinarie di riequibrio previste dal D. Lgs. n. 267/2000 agli artt. 193 e 194;

in particolare, il Responsabile Finanziario rileva:
– che ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 è negativo per € 1.032.012,90; il disavanzo da ripianare è pari ad € 298.877,61;

– la situazione di cassa dell’ente presenta, in data 21 aprile 2017, un deficit di €. 391.930,65, con costante ricorso all’anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall’ordinamento ed un utilizzo di fondi vincolati per €. 131.136,26;

– esistono in atti numerose fatture ed atti di precetto cui l’ente non può far fronte per carenza di liquidità;

– la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del d.Lgs. n. 267/2000 per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;

Dato atto che con nota prot. n. 2055 del 13.04.2017, a firma del Sindaco, si chiedeva al Revisore dei Conti di produrre entro e non oltre il 19 aprile c.a. una relazione sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario;

Vista la relazione prot. n. 2123 in data 20.04.2017, trasmessa in data 19.04.2017 alle ore 19.38 resa ai sensi dell’art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000…, con la quale l’Organo di revisione ha accertato le cause che hanno condotto l’ente in una situazione di dissesto;

Preso atto che con la suddetta nota l’Organo di revisione dichiarava che il Comune si trova in uno stato di dissesto finanziario e che i crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi, per come certificati nonché rilevati dai dati di bilancio, sono di importo tale da non consentire di poter fare loro validamente fronte né con le modalità di cui all’art. 193 , né con le modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

– la massa debitoria produce interessi che contribuiscono a far lievitare il debito dell’Ente; sussistono contenziosi che costituiscono senz’altro una fonte di ulteriori debiti;
– oltre alla massa debitoria in termini di passività, dalla relazione dell’Organo di revisione emergono debiti fuori bilancio per l’importo di € 109.753,18;

Dato atto che l’Ente versa, nonostante l’anticipazione di tesoreria, in una costante condizione di mancanza di liquidità tale da non riuscire ad onorare il pagamento delle spese obbligatorie per legge;

Rilevato che a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto;

Visto l’art. 244 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”;

Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che: “... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l’ente non sia in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l’ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l’Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria …

Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l’adozione della dichiarazione di dissesto in quanto:

– l’ente non è in condizioni di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;

– esistono nei confronti dell’ente crediti certi, liquidi ed esigibili cui non si possa fare validamente fronte;

Tenuto conto che Il Sindaco tiene a precisare che in tale contesto di difficoltà finanziaria che coinvolge gli enti locali certamente un ruolo significativo è stato svolto dallo Stato centrale che ha progressivamente ridotto i trasferimenti erariali nell’ultimo decennio.

Siamo passati dai 549.000 euro del 2008 ai 380.000,00 del 2017,

In particolare: per il quadriennio 2010-2013 l’Ente ha ricevuto trasferimenti per € 2.139.451,13, mentre per il quadriennio 2014-2017 l’importo dei trasferimenti è pari ad € 1.442.679,82.

Il taglio che ha subito il Comune è stato di € 696.771,31.

Questa Amministrazione già dall’anno 2009 ha incrementato il gettito dei proventi patrimoniali, in particolare i canoni idrici e della depurazione, passando dai 120.000 ai 200.000 euro.

Ed ulteriori segnali di attivismo sono riscontrabili nella concessione del servizio idrico integrato al CITL a causa dell’enorme spesa di gestione.

L’aumento del tasso di copertura del servizio individuale della mensa scolastica; l’aumento delle aliquote ICI – IMU di quelle dell’addizionale comunale Irpef, tributo quest’ultimo penalizzato nella base imponibile a causa della forte crisi dei redditi delle famiglie ed imprese, la normalizzazione dei pagamenti della tassa rifiuti, costituiscono certamente comportamenti responsabili e puntuali per fronteggiare il cambiamento epocale nel settore della finanza pubblica.

Situazione ancor più difficile, se si considera che alcune centinaia di migliaia di euro mancano nella disponibilità dell’Ente poiché Equitalia non riesce a riscuotere i crediti tributari.

Sin dal 2008 l’amministrazione comunale ha dovuto sostenere il bilancio comunale ricorrendo a soluzioni valutate possibili ma comunque straordinarie.

Ci si riferisce alle entrate delle cave per oltre € 320.000 alcune delle quali si sono concretizzate portando nelle casse dell’Ente circa € 80.000,00 e lasciando residui attivi per € 240.000,00 successivamente cancellati come da normativa.

Il Sindaco rendendosi conto della difficoltà a sostenere le spese dell’Ente sin dal primo mandato, nel 2017 ha rinunciato all’indennitá dovuta per la carica istituzionale ricoperta facendo risparmiare all’ente circa € 60.000 in 10 anni.

Un cenno importante anche ai residui attivi.

Con la riforma della contabilità e mi riferisco all’armonizzazione contabile è fatto divieto di conservare in bilancio crediti per i quali non è determinata la scadenza per l’incasso.

Mentre qualche anno fa era normale conservare crediti che avevano semplicemente il titolo giuridico, ora il legislatore ha imposto la data per la riscossione, altrimenti non possono essere mantenuti nella contabilità.

Questa novità ha contribuito, negli ultimi anni, a chiudere i consuntivi in disavanzo e questa circostanza ha riguardato migliaia di Comuni in tutto il territorio nazionale.

Ebbene questo è il contesto in cui l’Amministrazione è stata obbligata a muoversi: riduzione di trasferimenti erariali, difficoltà nella riscossione dei crediti, spesa corrente bloccata e difficilmente riducibile, obbligatorietà applicativa di nuovi istituti contabili che alcuni anni fa non esistevano come il Fondo crediti dubbia esigibilità e quello per accantonamento fondo rischi contenzioso, pareggio di bilancio.

Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di castel Campagnano, ai sensi dell’art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000;

2) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell’Interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

(Il Sindaco – Giuseppe Di SorboComunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)

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