Caiazzo. Vicenda De Julio: Comune nuovamente costretto a difendersi… e Pantalone paga?!
Sarà ancora una volta l’avvocato casertano Pasquale Marotta, originario di Caiazzo, a difendere gli interessi del Comune nella decennale controversia con il geometra Marcello De Iulio, che ha adito la giustizia amministrativa per invocare l’annullamento delle varie ordinanze con cui i preposti comunali gli hanno imposto di demolire le opere edilizie riconosciute abusive dalla magistratura contabile e da quella penale, sulla base di quanto relazionato dalla polizia locale.
Per tale opera il professionista percepirà altri 2.500 euro, come stabilito dall’esecutivo capeggiato dal sindaco Tommaso Sgueglia previ accordi col professionista.
Ennesimo “step” di una vicenda che si trascina dal 6 giugno 2007, quando il geometra De Iulio depositò al protocollo comunale caiatino una pratica volta ad ottenere, in deroga allo strumento urbanistico vigente (ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della legge regionale 19 del 28 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni) un permesso non oneroso per costruire garage pertinenziali del fabbricato ubicato in via Cattabeni, su area riportata in catasto al foglio 20, particella 5092.
Decorso invano oltre un anno, su specifica istanza dell’interessato, l’8 luglio 2008, con decreto 41, il presidente dell’amministrazione provinciale di Caserta designò l’ingegner Giovanni Cirella quale commissario ad acta perché definisse la pratica 6367 con cui il 6 giugno 2007 De Iulio aveva chiesto il permesso di costruire le citate opere.
Il 2 ottobre 2008 pertanto il commissario Cirella rilasciò a De Iulio il permesso che lo autorizzava a costruire, su area distinta in catasto al foglio 20, particella 5092, dei garage pertinenziali al preesistente fabbricato, secondo la progettazione dell’architetto Adriano De Matteo.
Il 30 gennaio 2012 De Iulio depositò al protocollo comunale una richiesta tesa ad ottenere una proroga della validità del citato permesso ma l’Ufficio Tecnico, considerando, tra l’altro, che la legge regionale n. 19/2001 non contempla la possibilità di prorogare i termini di validità di un atto autorizzativo edilizio, proponeva specifico quesito al settore Urbanistica della Regione Campania, sospendendo, nelle more, la definizione della relativa istanza.
In seguito perveniva al settore Tecnico la nota con la quale, a seguito di specifica richiesta del locale Comando di Polizia Municipale, all’uopo delegato dalla Magistratura, in data 20 maggio 2011 il settore Urbanistica della Regione Campania rappresentava la non conformità delle opere autorizzate con permesso di costruire rilasciato in data 2 ottobre 2008 dal commissario ad acta rispetto alla normativa regionale vigente in materia.
Considerate le motivazioni avanzate dal settore Urbanistica della Regione Campania con la citata nota del 20 maggio 2011, con nota 3506 del 28 marzo 2012, notificata in pari data, ai sensi della legge 241/90, veniva comunicato al De Iulio l’avvio del procedura di annullamento del permesso di costruire commissariale rilasciato in data 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di garage pertinenziali ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 19/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il 27 aprile 2012 venivano acquisite al protocollo generale dell’Ente le osservazioni con le quali De Iulio confutava il contenuto della citata comunicazione di avvio della citata procedura di annullamento.
Con Dispositivo n. 26 del 25 maggio 2012, il Settore tecnico riteneva, in particolare, non convincenti le argomentazioni in ordine al requisito di “area libera” richiesto dalla normativa regionale di riferimento avanzate dal De Iulio con la citata nota e, pertanto, annullava il permesso di costruire, rilasciato dal commissario ad acta in data 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di un parcheggio pertinenziale da ubicare su area riportata in catasto al foglio 20 particella 5092.
Col medesimo dispositivo veniva altresì disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cure e spese dell’interessato, ai fini di ottemperare al provvedimento comunale 77 del 20 luglio 2005 e in osservanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, che poneva a carico dell’amministrazione comunale l’esecuzione della sentenza n. 1986/2012.
De Iulio proponeva quindi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ricorso per l’annullamento del citato dispositivo 26 del 25 maggio 2012, di annullamento, tra l’altro, del permesso di costruire commissariale datato 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di un parcheggio pertinenziale da realizzare su area riportata in catasto al foglio 20 particella 5092.
Con sentenza 02724/2013, definitivamente pronunciando, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione ottava, respingeva il citato ricorso n.3740/2012 promosso dal De Iulio che però presentava ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della citata sentenza del TAR Campania.
Con sentenza 03403/2016, definitivamente pronunciando, il Consiglio di Stato, sesta sezione, in sede giurisdizionale, respingeva il ricorso avanzato dal De Iulio e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza del TAR Campania 02724/2013.
In considerazione di quanto innanzi e in applicazione delle citate sentenze emesse dal giudice amministrativo, quindi, con ordinanza 82 del 29 agosto 2016 è stata disposta la demolizione delle opere realizzate col già annullato permesso di costruire commissariale datato 2 ottobre 2008, nonché il conseguente ripristino dello stato dei luoghi ma in data 8 novembre 2016, al n. 10534 del protocollo dell’Ente, è pervenuto il ricorso proposto innanzi al TAR Campania dal De Iulio per ottenere l’annullamento della citata ordinanza e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.
Ricorso, per concludere, oggetto del nuovo incarico conferito dal Comune all’avvocato Marotta per opporsi nell’ennesimo giudizio proposto dal geometra Marcello De Iulio, mentre la situazione edilizia risulta immutata ma continuano a crescere le spese sostenute dalla comunità per alimentare la decennale controversia giudiziaria fra un professionista locale e il Comune nel quale risiede.
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